Scadono i tuoi diritti legali?

Diana Colombo
2025-05-06 19:48:10
Numero di risposte: 2
Il termine ordinario di prescrizione è di dieci anni: tale termine si applica, salvo che la legge non preveda un diverso termine. La legge può prevedere anche un diritto prescrizionale superiore ai dieci anni: si prescrivono in vent’anni la superficie, l’enfiteusi, l’usufrutto, l’uso, l’abitazione, la servitù prediale e l’ipoteca. Si prescrivono in cinque anni il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, mentre rimane soggetto all’ordinaria prescrizione decennale il risarcimento del danno contrattuale.
Si prescrive in due anni il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie. Si prescrivono in un anno il diritto del mediatore al pagamento della provvigione, i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto, e il diritto al pagamento delle rate di premio di assicurazione; mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal momento in cui si è verificato il fatto. Fermo restando la prescrizione ordinaria, il legislatore prevede che determinati crediti si presumono estinti, salvo prova contraria, al decorrere di un determinato periodo di tempo.

Rosalino Orlando
2025-04-25 15:10:44
Numero di risposte: 4
Se un diritto non viene esercitato per un periodo di tempo, si estingue. La prescrizione ha termini differenti a seconda del diritto che ne costituisce oggetto, quella ordinaria è decennale. In generale i termini ordinari di prescrizione di un diritto sono pari a dieci anni.
Ad ogni modo, questo termine ordinario può subire delle divergenze anche piuttosto importanti. Si pensi, ad esempio, ai diritti reali su cosa altrui, che si prescrivono per mancato esercizio in venti anni, oppure a quei diritti che sono assoggettati alle prescrizioni brevi, con termini di estinzione inferiori al decennio, come le azioni di annullamento del contratto, o le azioni per il risarcimento del danno da fatto illecito, l’azione revocatoria e i diritti che derivano dal contratto di società, con termini pari a cinque anni. In altre ipotesi ancora i termini di prescrizione sono sottoposti a durate ancora più brevi. Si pensi ai diritti da contratti di mediazione, di spedizione, di trasporto e il di pagamento del premio assicurativo, con prescrizione in un anno. Altri diritti hanno invece un termine di prescrizione biennale, come i diritti che derivano dal contratto di assicurazione.
La prescrizione dei diritti non opera per tutte le ragioni del soggetto titolare, poiché il nostro ordinamento riconosce l’impescrittibilità di alcuni diritti. In questo contesto, non si prescrivono i diritti indisponibili, cioè i diritti della personalità e quelli inerenti i rapporti di famiglia, l’azione di nullità del contratto, il diritto di proprietà (ma, in quest’ultimo caso, giova ricordare che se il mancato esercizio del diritto di proprietà corrisponde al possesso prolungato altrui, la proprietà potrebbe essere persa in forza di usucapione).

Fatima Gentile
2025-04-17 08:54:09
Numero di risposte: 5
Si, scadono i tuoi diritti legali. La prescrizione è un mezzo con cui l’ordinamento giuridico opera l’estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge. L’ordinamento non consente che i terzi rimangano in una situazione permanente di incertezza sulla volontà del titolare di esercitare o meno il proprio diritto; e pertanto, trascorso un certo termine senza che il titolare abbia esercitato il proprio diritto, ricollega a questo comportamento la perdita del diritto per una presunzione assoluta di rinuncia al diritto stesso. Il termine ordinario di prescrizione è di dieci anni. Per talune fattispecie sono tuttavia previste delle prescrizioni brevi. Il termine di prescrizione può essere soggetto a sospensione o a interruzione.

Bacchisio Romano
2025-04-17 06:33:06
Numero di risposte: 3
Per quanto riguarda la prescrizione dei crediti retributivi, si precisa che ai sensi dell’art. 2946 c.c. tutto ciò che viene corrisposto dal datore con una periodicità annuale o infra annuale si prescrive entro cinque anni: la retribuzione, le differenze retributive, le competenze correlate alla cessazione del rapporto di lavoro, il compenso per lavoro straordinario, le festività coincidenti con la domenica.
Per quanto riguarda la decorrenza di tale prescrizione, ponendo fine ad un dibattito giurisprudenziale, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26246/2022 ha affermato che nel nuovo quadro normativo, la reintegrazione del lavoratore che subisca un licenziamento illegittimo, non costituisce “la forma ordinaria di tutela contro ogni forma illegittima di risoluzione” e assume, dunque, un carattere “recessivo” rispetto alla tutela indennitaria.
La Corte di cassazione è tornata quindi a ribadire che la prescrizione del credito retributivo decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Pertanto, i crediti in questione potrebbero essere fatti valere anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.
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