Se un diritto non viene esercitato per un periodo di tempo, si estingue. La prescrizione ha termini differenti a seconda del diritto che ne costituisce oggetto, quella ordinaria è decennale. In generale i termini ordinari di prescrizione di un diritto sono pari a dieci anni.
Ad ogni modo, questo termine ordinario può subire delle divergenze anche piuttosto importanti. Si pensi, ad esempio, ai diritti reali su cosa altrui, che si prescrivono per mancato esercizio in venti anni, oppure a quei diritti che sono assoggettati alle prescrizioni brevi, con termini di estinzione inferiori al decennio, come le azioni di annullamento del contratto, o le azioni per il risarcimento del danno da fatto illecito, l’azione revocatoria e i diritti che derivano dal contratto di società, con termini pari a cinque anni. In altre ipotesi ancora i termini di prescrizione sono sottoposti a durate ancora più brevi. Si pensi ai diritti da contratti di mediazione, di spedizione, di trasporto e il di pagamento del premio assicurativo, con prescrizione in un anno. Altri diritti hanno invece un termine di prescrizione biennale, come i diritti che derivano dal contratto di assicurazione.
La prescrizione dei diritti non opera per tutte le ragioni del soggetto titolare, poiché il nostro ordinamento riconosce l’impescrittibilità di alcuni diritti. In questo contesto, non si prescrivono i diritti indisponibili, cioè i diritti della personalità e quelli inerenti i rapporti di famiglia, l’azione di nullità del contratto, il diritto di proprietà (ma, in quest’ultimo caso, giova ricordare che se il mancato esercizio del diritto di proprietà corrisponde al possesso prolungato altrui, la proprietà potrebbe essere persa in forza di usucapione).