La nozione utilizzata dal codice penale “cause di esclusione della pena” racchiude in sé situazioni eterogenee, non riconducibili ad un principio ispiratore unitario, ma accomunate dal solo fatto che la loro sussistenza esclude la sanzione penale.
All’interno delle cause di esclusione della pena possono individuarsi tre differenti categorie: le cause di giustificazione; le cause di esclusione della colpevolezza (scusanti); le cause di non punibilità in senso stretto.
Le cause di giustificazione, come la legittima difesa, rispondono ad un’esigenza di non contraddizione: l'ordinamento giuridico non può consentire o imporre un determinato comportamento con una certa disposizione e, contestualmente, incriminarlo con un’altra disposizione.
Le cause di esclusione della colpevolezza (scusanti) escludono la rimproverabilità di un soggetto per un certo fatto.
Le cause di non punibilità in senso stretto, infine, escludono la punibilità di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole.
Si fondano su una valutazione di opportunità del Legislatore che, per salvaguardare determinati contro-interessi che verrebbero lesi dall’applicazione della pena, reputa di non intervenire con la sanzione.