La Direttiva 2011/36/UE è l’ultimo di una serie di strumenti introdotti a livello europeo con l’obiettivo di realizzare una più rigorosa prevenzione e repressione della tratta di esseri umani ed assicurare al contempo una più efficace protezione dei diritti delle vittime.
Essa va a sostituire la decisione-quadro 2002/629/GAI del 19 luglio 2002 che pure aveva rappresentato un notevole passo in avanti nella lotta alla tratta, ampliando il raggio d’azione dell’Unione europea con riguardo a forme di sfruttamento non espressamente previste nella precedente azione comune 97/154 GAI del 24 febbraio 1997.
Tra le principali novità introdotte dalla direttiva si segnalano l’adozione di un approccio globale, non più circoscritto alla lotta contro la criminalità organizzata, di cui la tratta costituisce ambito operativo privilegiato, ma teso a ricomprendere anche una maggiore protezione dei diritti delle vittime, come richiesto dalla Convenzione del Consiglio d’Europa del 16 maggio 2005.
L’ampliamento della nozione di tratta, essendo compresi nella finalità di sfruttamento, che accomuna le diverse modalità della condotta delineate all’art. 2 par. 1, anche l’accattonaggio e il prelievo di organi, oltre che in generale lo sfruttamento di attività illecite, formula ampia che consente di includere lo sfruttamento di una persona affinché commetta, tra l’altro, atti di borseggio, taccheggio, traffico di stupefacenti e ogni altra attività analoga che sia oggetto di sanzioni e che implichi un profitto economico.
L’inasprimento del trattamento sanzionatorio, attraverso la previsione di una soglia minima di almeno cinque anni di reclusione per le ipotesi base, laddove la decisione-quadro si limitava a richiedere l’adozione di sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive.