:

Art. 1495 c.c.: Cosa stabilisce sulla garanzia per vizi?

Gennaro Romano
Gennaro Romano
2025-05-05 07:55:00
Numero di risposte: 5
Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato. L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna.
Nicoletta Leone
Nicoletta Leone
2025-04-27 06:18:25
Numero di risposte: 6
In materia di compravendita, ai fini della decorrenza del termine breve di otto giorni previsto dall'art. 1495 del Codice Civile per l'azione di garanzia dei vizi della cosa venduta, il dies a quo coincide con il giorno di ricevimento della merce soltanto per il vizio apparente, mentre per gli altri vizi, ossia per quelli non rilevabili attraverso un rapido e sommario esame del bene, utilizzando una diligenza inferiore a quella ordinaria, decorre dal momento dell'effettiva scoperta degli stessi. In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, di cui all'art. 1495 c.c., decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta. Il termine di decadenza per la denuncia dei vizi della cosa venduta ai sensi dell'art. 1495 cod. civ. decorre solo dal momento dell'acquisita oggettiva conoscenza dei vizi e nel caso che a tal fine si proceda ad accertamento tecnico preventivo dal momento della comunicazione della cancelleria del relativo esito. Ai fini della decorrenza del termine breve di otto giorni per la denunzia di vizi della compravendita, il "dies a quo" soltanto per il vizio apparente coincide con il giorno di ricevimento della merce, mentre per gli altri vizi, ossia per quelli non rilevabili attraverso un rapido e sommario esame del bene, utilizzando una diligenza inferiore a quella ordinaria, il termine decorre dal momento della scoperta, la quale si ha allorquando il compratore abbia acquisito certezza e non semplice sospetto che il vizio sussista, cio` che`, nella compravendita fra imprenditori, esperti del settore merceologico specifico, puo` ritenersi verificato nel momento in cui l`acquirente ha potuto eseguire gli esami necessari, equiparandosi in tal caso la possibilita` di accertamento della condizione del bene alla riconoscibilita` dei vizi apparenti.
Marvin Costa
Marvin Costa
2025-04-19 19:51:25
Numero di risposte: 4
Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denunzia non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato. L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, puo' sempre far valere la garanzia, purche' il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna.