Quando la logistica è entrata nel codice civile?

Massimo Bianchi
2025-07-22 10:57:07
Numero di risposte
: 10
La Camera ha approvato in via definitiva il D.L 36/2022 sul PNRR che contiene l’emendamento presentato dal Sen. Pagano e proposto da Assologistica che per la prima volta nella storia della Repubblica introduce la figura della logistica all’interno del Codice civile. Di seguito la nuova formulazione dell’Art. 1677 bis del Codice civile: “Se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili”. Finalmente il legislatore riconosce l’esistenza e il ruolo della logistica all’interno del sistema codicistico, dandogli il rango di contratto specifico all’interno della regolamentazione dei contratti di appalto.
Assologistica esprime grande soddisfazione per il compimento di un percorso avviato sei anni fa e che nel corso degli ultimi due anni ha visto una positiva accelerazione.
Un sentito ringraziamento alla Ministra Marta Cartabia per aver autorevolmente favorito un cambiamento di portata storica come questo.

Enzo Montanari
2025-07-22 10:43:23
Numero di risposte
: 7
La disciplina codicistica dell’appalto è stata recentemente integrata con l’art. 1677-bis c.c., introdotto dalla legge di bilancio 2021 all’art. 1, comma 819, L. 30 dicembre 2021, n. 234 e poi sostituito dall’art. 37-bis D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni nella l. 29 giugno 2022, n. 79.
È stato introdotto nel Codice Civile il nuovo art. 1677-bis in materia di contratto di servizi logistici che in alcune circostanze diventa soggetto alla normativa del contratto di trasporto.
La nuova disposizione è rubricata “prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose” e prevede che “Se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili”.
Il contratto di logistica, nato nella prassi commerciale ma mai tipizzato prima d’ora, è quindi oggi qualificato come un sottotipo del contratto di appalto di servizi.
In passato erano già state avanzate proposte di disciplina legislativa per il contratto di logistica, le quali, tuttavia, non si sono mai tradotte in un concreto intervento a causa di ostacoli nei processi di approvazione e criticità concettuali.
La formulazione odierna della norma è un tentativo di porre rimedio a tali complicazioni.
L’art. 1677-bis rappresenta infatti un’integrazione della più generale disciplina dettata dall’art. 1677 c.c. che riguarda la “prestazione continuativa o periodica di servizi”.
L’intervento legislativo testimonia anche una particolare attenzione al settore dei servizi logistici, che è in continua crescita e in Italia vale oggi più di 110 miliardi di euro.
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