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Quando la logistica è entrata nel codice civile?

Veronica Rossi
Veronica Rossi
2025-09-06 02:20:19
Numero di risposte : 13
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Il 29 giugno scorso con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è stato convertito in legge il decreto numero 36 del 30 aprile che, attraverso l’articolo 37-bis, ha modificato l’articolo 1677, introducendo il 1677- bis del Codice civile. La figura della logistica entra nel Codice civile e lo fa dalla porta principale, facendo finalmente riconoscere al settore e a tutte le sue componenti il ruolo che in questi anni hanno svolto. L’introduzione del contratto di logistica nel Codice civile, oltre a risolvere definitivamente i dubbi interpretativi della giurisprudenza, permetterà di assicurare maggiore chiarezza ai ruoli, alle attività ed alle responsabilità degli operatori che compongono la filiera della logistica, dando cornice normativa a contratti più definiti e certi. La logistica, infatti, aveva la necessità dal punto di vista giuridico civile di regolamentare ruoli, responsabilità e competenze di committenti e appaltatori. L’introduzione nel codice della nuova disposizione dell’articolo 1677-bis del Codice civile ha preso atto dell’inquadramento ormai invalso del contratto di logistica nello schema del contratto di appalto, garantendo tuttavia l’applicazione del trasporto alle attività prettamente vettoriali.
Sibilla Bianco
Sibilla Bianco
2025-08-29 14:56:18
Numero di risposte : 15
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La parola logistica entra nel Codice Civile tramite un emendamento inserito nella conversione del Decreto Legge 36/2022, che tratta delle riforme previste per il Pnrr. La Camera ha approvato il testo nel pomeriggio del 29 giugno 2022, con un emendamento proposto da Assologistica all’articolo 1677 bis. Finalmente il legislatore riconosce l’esistenza e il ruolo della logistica all’interno del sistema codicistico, dandogli il rango di contratto specifico all’interno della regolamentazione dei contratti di appalto. Questo percorso è iniziato sei anni prima e che è stato accelerato negli ultimi due. La novella consentirà uno sviluppo armonico e ben regolamentato delle attività logistiche nel nostro Paese, contribuendo anche al suo sviluppo economico e occupazionale.
Joannes Giuliani
Joannes Giuliani
2025-08-26 04:42:30
Numero di risposte : 12
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Con la Legge n. 79/2002 è stato modificato l’art. 1677-bis cod. civ. introducendovi uno specifico riferimento ai contratti per la fornitura di servizi di logistica. Il testo previgente dell’art. 1677-bis cod. civ. era come segue: “Se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di più servizi relativi alle attività di ricezione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo ad un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili”. Nessuna di tali modifiche appare significativa e forse nemmeno utile. I contratti per la fornitura di servizi di logistica potevano infatti trovare una disciplina adeguata già nell’art. 1677 cod. civ., che per i contratti di appalto di servizi rinvia alle norme sulla somministrazione.
Anselmo Testa
Anselmo Testa
2025-08-13 15:03:28
Numero di risposte : 13
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La figura della logistica viene presa in considerazione dal Codice Civile italiano mercoledì 29 giugno 2022. Un emendamento, a firma del senatore Nazario Pagano, con il quale il legislatore riconosce l’esistenza e il ruolo della logistica e il contratto che definisce il suo svolgimento assume una forma specifica all’interno della regolamentazione dei contratti di appalto. La differenza fondamentale riguarda il fatto il profilo di responsabilità del committente. Perché nel trasporto esiste una corresponsabilità, ma se il committente verifica tutto quanto richiesto dalla normativa, se ne solleva. Nell’appalto, invece, il committente è sempre obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due danni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i vari trattamenti retributivi. La norma stabilisce un diaframma netto, un confine che rende in ogni caso distinguibili i due momenti e li regola di conseguenza in modo differente.
Vania Monti
Vania Monti
2025-08-10 22:35:14
Numero di risposte : 24
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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n.79/2022, di conversione del Decreto Legge 36/2022, relativo alle riforme predisposte dal Pnrr, il Parlamento italiano ha, per la prima volta nella storia della Repubblica, preso in considerazione ed affermato l’esistenza ed il ruolo della figura della logistica nel nostro Codice Civile. La Logistica entra nel Codice Civile. L’operazione è stata possibile attraverso un emendamento all’articolo 1677 bis inserito nel Codice Civile che, nella sua nuova formulazione ora recita: Se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili. La normativa ora approvata porterà come novità per quanto riguarda i servizi logistici il passaggio da contratti sino ad oggi espressione di una prassi commerciale in quanto relativi ad attività non previste dal Codice Civile e che in esso non trovavano menzione, al nuovo contratto di logistica facente capo al contratto di appalto di servizi. La nuova formulazione, se da una parte fissa in maniera puntuale i momenti, anche temporalmente, attraverso i quali si esplica l’attività di logistica, dalla ricezione alla distribuzione di beni, dall’altra tende a separare le attività di trasporto come non comprese nel contratto di appalto ma piuttosto soggette alle norme relative allo specifico contratto di trasporto.
Anna Bianco
Anna Bianco
2025-08-05 01:28:33
Numero di risposte : 13
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La Camera ha approvato in via definitiva il Decreto Legge 36/2022 sul Pnrr. Per la prima volta nella storia la figura della logistica è stata introdotta all’interno del Codice Civile. Nelle scorse settimane, infatti, la Camera ha approvato in via definitiva il Decreto Legge 36/2022 sul Pnrr che contiene l’emendamento presentato dal senatore Nazario Pagano e proposto da Assologistica. Grande soddisfazione è stata espressa da Assologistica, al termine di un percorso avviato sei anni fa, nel vedere il riconoscimento da parte del legislatore della logistica all’interno del Codice Civile.
Massimo Bianchi
Massimo Bianchi
2025-07-22 10:57:07
Numero di risposte : 17
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La Camera ha approvato in via definitiva il D.L 36/2022 sul PNRR che contiene l’emendamento presentato dal Sen. Pagano e proposto da Assologistica che per la prima volta nella storia della Repubblica introduce la figura della logistica all’interno del Codice civile. Di seguito la nuova formulazione dell’Art. 1677 bis del Codice civile: “Se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili”. Finalmente il legislatore riconosce l’esistenza e il ruolo della logistica all’interno del sistema codicistico, dandogli il rango di contratto specifico all’interno della regolamentazione dei contratti di appalto. Assologistica esprime grande soddisfazione per il compimento di un percorso avviato sei anni fa e che nel corso degli ultimi due anni ha visto una positiva accelerazione. Un sentito ringraziamento alla Ministra Marta Cartabia per aver autorevolmente favorito un cambiamento di portata storica come questo.
Enzo Montanari
Enzo Montanari
2025-07-22 10:43:23
Numero di risposte : 15
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La disciplina codicistica dell’appalto è stata recentemente integrata con l’art. 1677-bis c.c., introdotto dalla legge di bilancio 2021 all’art. 1, comma 819, L. 30 dicembre 2021, n. 234 e poi sostituito dall’art. 37-bis D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni nella l. 29 giugno 2022, n. 79. È stato introdotto nel Codice Civile il nuovo art. 1677-bis in materia di contratto di servizi logistici che in alcune circostanze diventa soggetto alla normativa del contratto di trasporto. La nuova disposizione è rubricata “prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose” e prevede che “Se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili”. Il contratto di logistica, nato nella prassi commerciale ma mai tipizzato prima d’ora, è quindi oggi qualificato come un sottotipo del contratto di appalto di servizi. In passato erano già state avanzate proposte di disciplina legislativa per il contratto di logistica, le quali, tuttavia, non si sono mai tradotte in un concreto intervento a causa di ostacoli nei processi di approvazione e criticità concettuali. La formulazione odierna della norma è un tentativo di porre rimedio a tali complicazioni. L’art. 1677-bis rappresenta infatti un’integrazione della più generale disciplina dettata dall’art. 1677 c.c. che riguarda la “prestazione continuativa o periodica di servizi”. L’intervento legislativo testimonia anche una particolare attenzione al settore dei servizi logistici, che è in continua crescita e in Italia vale oggi più di 110 miliardi di euro.