La fauna selvatica rappresenta una risorsa importante per il nostro Paese, ma può anche costituire un serio pericolo per automobilisti e motociclisti. Fino a tempi relativamente recenti, gli animali selvatici erano considerati “res nullius”, il che significava che non era possibile chiedere un risarcimento per i danni da essi causati. Tuttavia, con l’entrata in vigore della Legge n. 157/1992, che regola la protezione della fauna selvatica, gli animali selvatici sono stati riconosciuti come patrimonio indisponibile dello Stato.
La legge stabilisce che le Regioni siano le titolari della competenza normativa in merito al patrimonio faunistico e responsabili delle attività di programmazione, coordinamento e controllo della gestione della fauna selvatica. Di conseguenza, è compito delle Regioni predisporre misure adeguate per prevenire incidenti stradali causati dalla presenza di animali selvatici. In caso di mancata attuazione di tali misure, la Regione può essere considerata responsabile giuridicamente per i danni causati.
La Corte di Cassazione ha esaminato frequentemente la questione della responsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica, confermando che la Regione è responsabile dei danni in base al principio di responsabilità oggettiva previsto dall’art. 2052 del Codice Civile.
Questo articolo stabilisce che i danni causati da animali sono risarcibili dalla Pubblica Amministrazione, e nel caso in esame, dalla Regione.
La legittimazione passiva per l’azione di risarcimento dei danni causati da animali selvatici spetta esclusivamente alla Regione.
La Regione, in quanto titolare della competenza normativa sul patrimonio faunistico e delle relative funzioni amministrative, potrà rivalersi, anche chiamando in causa altri enti, qualora questi ultimi non abbiano adottato le misure necessarie per prevenire il danno.
La responsabilità per i danni causati da animali selvatici ricade sulla Regione, la quale ha il dovere di attuare misure preventive e di gestione adeguate.