Chi paga i danni della fauna selvatica?

Giordano Palumbo
2025-07-23 19:55:44
Numero di risposte
: 15
La Regione è considerata l'esclusiva responsabile dei danni causati dagli animali selvatici perché se ne serve.
I danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla pubblica amministrazione poiché il criterio di imputazione della responsabilità previsto dalle disposizioni di specie si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale.
Nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa e di funzioni amministrative in materia di patrimonio faunistico.
Tuttavia la Regione può rivalersi - anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato - nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle opportune misure che avrebbero potuto impedire il danno.
Pertanto in materia di danni da fauna selvatica grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito.
E' necessario dimostrare che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile.
Il conducente del veicolo è in ogni caso onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno che poi si è ritrovato a subire.
Il danneggiato dovrà allegare e dimostrare puntualmente l'esatta dinamica degli eventi, dai quali emerga che egli nella vicenda di specie ha adottato ogni idonea prudenza nella propria condotta.
E' necessario appurare che il comportamento dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni sensata cautela - non sarebbe stato umanamente possibile evitare il rovinoso impatto.

Rosalba Pellegrini
2025-07-23 18:03:43
Numero di risposte
: 13
La fauna selvatica rappresenta una risorsa importante per il nostro Paese, ma può anche costituire un serio pericolo per automobilisti e motociclisti. Fino a tempi relativamente recenti, gli animali selvatici erano considerati “res nullius”, il che significava che non era possibile chiedere un risarcimento per i danni da essi causati. Tuttavia, con l’entrata in vigore della Legge n. 157/1992, che regola la protezione della fauna selvatica, gli animali selvatici sono stati riconosciuti come patrimonio indisponibile dello Stato.
La legge stabilisce che le Regioni siano le titolari della competenza normativa in merito al patrimonio faunistico e responsabili delle attività di programmazione, coordinamento e controllo della gestione della fauna selvatica. Di conseguenza, è compito delle Regioni predisporre misure adeguate per prevenire incidenti stradali causati dalla presenza di animali selvatici. In caso di mancata attuazione di tali misure, la Regione può essere considerata responsabile giuridicamente per i danni causati.
La Corte di Cassazione ha esaminato frequentemente la questione della responsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica, confermando che la Regione è responsabile dei danni in base al principio di responsabilità oggettiva previsto dall’art. 2052 del Codice Civile.
Questo articolo stabilisce che i danni causati da animali sono risarcibili dalla Pubblica Amministrazione, e nel caso in esame, dalla Regione.
La legittimazione passiva per l’azione di risarcimento dei danni causati da animali selvatici spetta esclusivamente alla Regione.
La Regione, in quanto titolare della competenza normativa sul patrimonio faunistico e delle relative funzioni amministrative, potrà rivalersi, anche chiamando in causa altri enti, qualora questi ultimi non abbiano adottato le misure necessarie per prevenire il danno.
La responsabilità per i danni causati da animali selvatici ricade sulla Regione, la quale ha il dovere di attuare misure preventive e di gestione adeguate.

Rosa Donati
2025-07-23 16:36:07
Numero di risposte
: 13
La Corte dichiarava i motivi infondati.
Precisa la Corte che in caso di danni cagionati da fauna selvatica trova applicazione il principio della presunzione della responsabilità ex art. 2052 cc.
Questa norma, spiega, si applica non soltanto in caso di animali domestici, ma anche di specie selvatiche protette ai sensi della legge n. 157/1992 che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla Regione quale ente competente a gestire la fauna selvatica in funzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema.
Ne deriva quanto agli oneri probatori, in applicazione del criterio oggettivo di cui all’art. 2053 cc, che il danneggiato deve allegare e dimostrare che il danno è stato causato dall’animale selvatico.
La Corte d’Appello, sulla base delle dichiarazioni rese dai rappresentanti degli enti pubblici locali e dalla associazioni private nonché dei dati relativi al censimento dei cinghiali, ha ritenuto correttamente provata la responsabilità della Regione per aver omesso di adottare misure idonee ad arginare il progressivo e ingravescente pericolo, più volte segnalato negli articoli di cronaca locale, dell’avvicinarsi dei cinghiali alle abitazioni poste in prossimità delle zone boschive.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la Regione al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
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