La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale e internazionale.
La crisi che nel tempo ha colpito molte specie animali – con la caccia eccessiva o la distruzione degli habitat – ha spinto la comunità internazionale, e molte comunità nazionali, a prevedere un sistema diverso, fondato sul principio dell’indisponibilità e di una più ampia protezione.
La legge n. 157/1992, che recepisce buona parte della Direttiva Uccelli, ha proprio il compito di tutelare gli animali selvatici e regolamentare la caccia (la forma più diretta e diffusa di abbattimento degli animali selvatici) in modo che essa si svolga senza pregiudicare la conservazione di specie e popolazioni.
L’articolo 1 della legge 157/1992 sancisce i principi generali, gli strumenti di protezione (ad esempio la tutela delle rotte di migrazione) e i recepimenti delle normative internazionali.
Va infatti ricordato, in proposito, che la Costituzione italiana (e la stessa legge 157) assegna alle regioni i compiti di attuazione della materia venatoria, lasciando tuttavia in capo allo Stato il compito primario di tutelare la fauna e la biodiversità in genere (articolo 117, 2, lettera s della Costituzione), stabilendo le misure minime e insormontabili di tutela.
L’articolo 7 individua nell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS), oggi ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) l’autorità scientifica nazionale deputata a fornire la consulenza e i pareri sulle varie pratiche di gestione e utilizzo della fauna, nonché a incrementare le conoscenze su fauna e habitat naturali.
Gli articoli dal 9 al 16 si occupano della programmazione e dell’esercizio dell’attività venatoria (territori, mezzi, gestione programmata).
Sono i Piani faunistico-venatori, predisposti dalle regioni, a doversi occupare del rispetto di tali soglie, oltre a dover fare attenzione che le popolazioni delle specie cacciabili non scendano al di sotto della dimensione ottimale.
Le integrazioni alla legge, avvenute con la legge Comunitaria 2009 in risposta alle richieste della Commissione europea, hanno tuttavia introdotto alcuni nuovi e fondamentali passaggi per la conservazione della fauna, tra cui la necessità di mantenere o riportare le popolazioni di uccelli ad uno stato di conservazione soddisfacente (articolo 1, comma 1 bis), o il divieto di cacciare durante le fasi di riproduzione, dipendenza e migrazione prenuziale degli uccelli (articolo 18, comma 1 bis).