Chi controlla la fauna selvatica?

Isabel Marino
2025-08-19 13:16:03
Numero di risposte
: 22
La Regione Emilia-Romagna, dopo avere chiesto il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, approva i Piani di controllo di alcune specie faunistiche.
I Piani di controllo vengono attuati dagli Stacp di ciascuna Provincia.

Ivonne Guerra
2025-08-13 19:51:28
Numero di risposte
: 26
Il controllo delle specie di fauna selvatica è una competenza propria delle Regioni e delle Province Autonome.
Le regioni possono autorizzare appositi piani di controllo numerico, mediante abbattimento o cattura, che non costituiscono attivita' venatoria.
Spetta alle regioni adottare i piani regionali di controllo numerico, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
I soggetti attuatori dei piani speciali regionali di controllo numerico restano i cacciatori, ma previa frequenza di corsi di formazione e sotto il coordinamento di agenti di polizia.
Le autorità competenti per l’attuazione dei piani di controllo numerico possono avvalersi anche di guardie venatorie, agenti dei corpi di polizia locale, con l'eventuale supporto tecnico dei carabinieri forestali.
L’attuazione spetta alle regioni che possono avvalersi, con l'eventuale supporto tecnico del comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, dei cacciatori iscritti negli ambiti venatori di caccia o nei comprensori alpini, delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale e provinciale muniti di licenza per l'esercizio venatorio nonché' dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali il piano trova attuazione, purché' muniti di licenza per l'esercizio venatorio.

Rosalino Esposito
2025-08-01 12:25:15
Numero di risposte
: 20
Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all’articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamita’.
Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia.
Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici su parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica.
Queste ultime potranno altresi’ avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purche’ muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonche’ delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio.
Le provincie autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purche’ munite di licenza per l’esercizio venatorio.

Baldassarre Sorrentino
2025-07-23 19:28:54
Numero di risposte
: 15
La fauna selvatica, pur essendo patrimonio dello Stato, è per legge affidata in gestione alle Regioni.
Ai sensi dell'articolo 19 della L. 157/92 e dell'articolo 17 della L.R. 50/93 le Regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia.
Previo parere ISPRA, le Regioni possono autorizzare piani di abbattimento.
Tali piani vengono attuati dalle Polizie provinciali che possono altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purche' muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonche' delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio e da operatori muniti di licenza per l’esercizio dell’attività venatoria, all’uopo espressamente autorizzati, direttamente coordinati dal Servizio di Polizia provinciale.

Valentina Gatti
2025-07-23 19:21:02
Numero di risposte
: 16
La crescita esponenziale degli ungulati, tra questi soprattutto il cinghiale, è tra le maggiori cause dei disagi e dei danni che si registrano soprattutto a scapito del comparto primario.
Ne deriva la necessità di approfondire i criteri per la gestione del territorio arrivando all’individuazione delle responsabilità in ordine alla prevenzione e al ristoro dei danni provocati dalla fauna selvatica.
Tutto questo in un contesto dove la peculiarità della fauna selvatica resta quella di spostarsi sul territorio in condizioni di libertà, con l'esigenza di ridefinire le azioni necessarie per il raggiungimento di un equilibrio tra fauna generale e fauna di specie, rispetto al territorio e alle attività antropiche.
Emerge anche l'esigenza di accertare, in maniera precisa e univoca, la natura giuridica degli Ambiti Territoriali di Caccia individuando, in questo scenario, anche l’esatta e corretta applicazione dell'obbligo indennitario che grava sugli stessi.
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