Come si liquida il danno morale?

Sergio Mancini
2025-08-11 16:53:39
Numero di risposte
: 17
La giurisprudenza post San Martino ha sviluppato diversi approcci alla liquidazione del danno morale.
Esclusione della liquidazione autonoma per evitare duplicazioni.
Rimodulazione delle tabelle di liquidazione attraverso l’aumento del valore base del “punto”.
Personalizzazione della liquidazione in base alle peculiarità del caso concreto.
Le Tabelle dell’Osservatorio di Milano, rappresentano il tentativo di bilanciare l’esigenza di personalizzazione con quella di prevedibilità della liquidazione.
La liquidazione richiede un delicato equilibrio tra standardizzazione e personalizzazione.
La giurisprudenza più recente tende a privilegiare una valutazione complessiva del pregiudizio non patrimoniale, pur mantenendo la necessità di considerare specificamente la componente morale del danno.
L’evoluzione giurisprudenziale continua a perfezionare i criteri di valutazione e liquidazione, cercando di garantire un risarcimento equo e adeguato alle peculiarità di ogni caso concreto.
Il danneggiato deve provare la lesione subita e i danni conseguenti.
Il danno morale, come ogni danno non patrimoniale, costituisce un danno-conseguenza che deve essere allegato e provato, non potendosi mai configurare come danno in re ipsa.
Tuttavia, data la natura immateriale del pregiudizio, assume particolare rilevanza la prova presuntiva, che può costituire anche l’unica fonte per la formazione del convincimento del giudice.
L’avvocato deve richiedere il danno morale già nell’atto introduttivo allegare i fatti e gli elementi da cui desumere sofferenza e pregiudizio provare i fatti attraverso CTU, testimoni o interrogatorio libero specificare le ragioni per eventuali richieste di personalizzazione delle tabelle.

Isabel Battaglia
2025-08-03 13:28:55
Numero di risposte
: 24
Il danno morale consiste in una sofferenza interiore e psicologica che il danneggiato è costretto a subire conseguentemente a un illecito altrui.
L'art. 1226 c.c. ha stabilito riguardo la quantificazione del risarcimento del danno morale, come di tutti i pregiudizi di tipo non patrimoniale, che "se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa".
Il calcolo del danno morale varia se esso è collegato o meno a una lesione psico-fisica.
Infatti quando il danno biologico è superiore a 3 punti percentuali, quello morale viene solitamente risarcito in automatico.
Inoltre si può procedere alla personalizzazione del risarcimento entro le percentuali massime di aumento previste dalle Tabelle del Tribunale di Milano.
Occorre, però, dare conto nella motivazione della sussistenza di peculiari ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente considerazione in termini monetari.
La quantificazione dei danni morali in una frazione del biologico non ne esclude una misurazione superiore a quanto stabilito dalle Tabelle del Tribunale di Milano.
Tuttavia è possibile ottenere il risarcimento del danno morale anche se non si è subito un pregiudizio biologico di natura fisica o psichica.
Il danneggiato, però, dovrà dimostrare la sussistenza di una sofferenza interiore che sia derivata dalle modalità con cui ha percepito la lesione oppure dalle specifiche circostanze in cui si è manifestato l'illecito.

Amos Pagano
2025-07-27 03:49:01
Numero di risposte
: 22
Il giudice di merito, nel determinare l'ammontare del danno alla persona in base al sistema "tabellare", ha due obblighi.
Il giudice che determini l'entità del danno servendosi delle tabelle milanesi ha in realtà già tenuto - sia pur implicitamente - conto, avuto riguardo agli importi in concreto liquidati, sia del danno biologico che del danno morale.
Il ricorso alle presunzioni per accertare in concreto e non in astratto la ricorrenza del danno morale è direttamente proporzionale alla entità ed al tipo di lesioni, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale.
Ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico, rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale.
Liquidare il danno sulla base di tabelle non più attuali si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c.
Liquidare l'obbligazione risarcitoria all'attualità, con applicazione pertanto le tabelle nel loro valore aggiornato.

Annalisa Grasso
2025-07-27 01:30:59
Numero di risposte
: 17
Il pregiudizio morale è una sofferenza interiore soggettiva.
Per danno morale significato rimanda a un perturbamento psichico o pregiudizio arrecato alla dignità o integrità, massima espressione della personalità di ogni individuo.
La sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra il pregiudizio non patrimoniale.
Deve trattarsi di un turbamento dell’anima, di un dolore sofferto, che non abbia generato degenerazioni patologiche della sofferenza.
Il pregiudizio morale è autonomo rispetto al quello biologico.
Perciò va riconosciuto indipendentemente dal fatto che il soggetto abbia anche subito un danno biologico di natura fisica o psichica.
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che per danni morali risarcimento può avvenire solamente in due casi:
in caso di violazione dei diritti che sono ancorati nella Costituzione italiana e in altre fonti normative, compresi i trattati internazionali, come l’onore e la reputazione, la famiglia, la salute, l’identità personale;
quando il fatto illecito consiste in un reato.
Occorre quindi dimostrare il danno in sé e poi chiedere danni morali.
Tuttavia non è invece necessaria la prova dell’entità di esso.
In questo caso è quindi possibile fare richiesta danni morali.
I danni morali, sebbene siano spesso riconosciuti dal giudice, non sono semplici da quantificare.
Infatti essi dipendono da fattori soggettivi difficilmente accertabili e individuabili.
Il calcolo danno morale varia se esso è collegato o meno al calcolo danno fisico, cioè un pregiudizio biologico.
Infatti quando quello biologico è superiore a 3 punti percentuali, quello morale viene di solito risarcito in automatico.
Si ottiene quindi il risarcimento per danno morale e danno biologico.
Quando, invece, non è presente una lesione fisica, la vittima deve dare del danno morale prova concreta e certa.
Per quantificare il danno, il giudice di solito ricorre al criterio della cosiddetta “equità”.
In questo modo definisce una somma che, in base al proprio giudizio, si deve ritenere congrua per risarcimento danno morale quantificazione.
Inoltre, la quantificazione danno morale risarcimento è soggetta a personalizzazione.
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