Come funziona il risarcimento per danni morali e psicologici e quando si può richiederlo?

Elga Ferri
2025-08-05 16:15:24
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: 13
Il pregiudizio morale è una sofferenza interiore soggettiva. Per danno morale significato rimanda a un perturbamento psichico o pregiudizio arrecato alla dignità o integrità, massima espressione della personalità di ogni individuo. La sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra il pregiudizio non patrimoniale. Deve trattarsi di un turbamento dell’anima, di un dolore sofferto, che non abbia generato degenerazioni patologiche della sofferenza. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che per danni morali risarcimento può avvenire solamente in due casi: in caso di violazione dei diritti che sono ancorati nella Costituzione italiana e in altre fonti normative, compresi i trattati internazionali, come l’onore e la reputazione, la famiglia, la salute, l’identità personale; quando il fatto illecito consiste in un reato. Occorre quindi dimostrare il danno in sé e poi chiedere danni morali. Tuttavia non è invece necessaria la prova dell’entità di esso. In questo caso è quindi possibile fare richiesta danni morali. I danni morali, sebbene siano spesso riconosciuti dal giudice, non sono semplici da quantificare. Infatti essi dipendono da fattori soggettivi difficilmente accertabili e individuabili. Il calcolo danno morale varia se esso è collegato o meno al calcolo danno fisico, cioè un pregiudizio biologico. Per quantificare il danno, il giudice di solito ricorre al criterio della cosiddetta “equità”.

Silvana D'angelo
2025-07-26 23:02:20
Numero di risposte
: 15
Si ha diritto al risarcimento del danno morale: in caso di violazione dei diritti previsti dalla Costituzione italiana e in altre fonti normative, compresi i trattati internazionali; quando il fatto illecito consiste in un reato. L’autonomia ontologica del danno morale non può prescindere dal carattere omnicomprensivo della valutazione del danno non patrimoniale. Tuttavia è possibile ottenere il risarcimento del danno morale anche se non si è subito un pregiudizio biologico di natura fisica o psichica. Il danneggiato, però, dovrà dimostrare la sussistenza di una sofferenza interiore che sia derivata dalle modalità con cui ha percepito la lesione oppure dalle specifiche circostanze in cui si è manifestato l’illecito. L'art. 1226 c.c. ha stabilito riguardo la quantificazione del risarcimento del danno morale, come di tutti i pregiudizi di tipo non patrimoniale, che "se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa". Il calcolo del danno morale varia se esso è collegato o meno a una lesione psico-fisica. Quando il danno biologico è superiore a 3 punti percentuali, quello morale viene solitamente risarcito in automatico. Inoltre si può procedere alla personalizzazione del risarcimento entro le percentuali massime di aumento previste dalle Tabelle del Tribunale di Milano.