L’assicurato ha tempo fino a tre giorni dal sinistro, o da quando ne ha avuto conoscenza, per fornire l’avviso all’agente o all’assicuratore.
Nel caso in cui assicuratore od agente dovessero intervenire entro i tre giorni dalle operazioni di constatazione, non è invece necessario effettuare la denuncia.
La giurisprudenza interpreta la normativa in questione in senso più ampio e tollera un margine di tempo maggiore.
In caso di sinistro, è di fondamentale importanza analizzare la polizza assicurativa stipulata in quanto, in taluni casi, potrebbe prevedere una deroga al limite di tempo dei tre giorni.
Relativamente alla denuncia di sinistro, è possibile servirsi di qualsiasi mezzo di comunicazione.
La giurisprudenza si è espressa con alcune sentenze risalenti al 2012 e 2013 del Tribunale di Campobasso e di Bologna, nonché della Corte d’Appello di Napoli: a tal proposito si è ritenuto che, sebbene il termine dei tre giorni, in mancanza di diverso accordo, sia perentorio, la sua inosservanza non costituirebbe un’automatica perdita del diritto al risarcimento.
Solamente in caso di dolo, ovvero qualora l’assicurato avesse scelto di propria volontà e in maniera consapevole di ritardare la denuncia, potrà decadere il diritto al risarcimento.
La Cassazione si è espressa di recente con la sentenza n. 24210/19 stabilendo che, se il danneggiato effettua la denuncia di sinistro oltre i termini previsti, non perde la garanzia della polizza.
Il diritto di indennizzo è da escludersi solamente qualora l’automobilista dimostri di aver assunto un comportamento di tipo fraudolento e si può procedere a una decurtazione solo laddove sia documentata un’inosservanza volontaria del termine.
Secondo quanto definito nel Codice Civile, dunque, l’assicurato può perdere il proprio diritto di indennizzo solamente qualora l’inadempimento fosse di tipo doloso.
Per essere considerato tale, il dolo prevede una volontà a provocare un danno alla compagnia assicuratrice.
L’assicurazione può quindi evitare di fornire la copertura al sinistro laddove fosse dimostrato un intento fraudolento del cliente o ottenere una decurtazione dell’indennità qualora fosse provata l’entità del danno patito.