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Quali sono i criteri per la liquidazione del danno da perdita di chance?

Deborah Fabbri
Deborah Fabbri
2025-07-27 10:33:23
Numero di risposte : 18
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La modalità di computo che parte dalla determinazione della somma che sarebbe spettata alla vittima nel caso di invalidità permanente al 100% suddividendola per il numero di anni che avrebbe potuto ancora vivere secondo i parametri medi Istat, ottenendo così il valore da moltiplicare per il numero di anni corrispondenti all’aspettativa di vita complessivamente “sperata”, e, infine, applicata, all’importo così ottenuto l’aliquota percentuale corrispondente alla possibilità di verificazione della chance perduta. Il giudice di appello non solo ha dato puntuale risalto ai vari parametri di liquidazione utilizzati, al peso attribuito a ciascuno di essi e al loro combinato operare, ma ha, altresì, optato, in assenza di tabelle preordinate di riferimento, per una stima che – in conformità a quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte – non è stata parametrata né ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a quelli del danno biologico temporaneo, avendo come riferimento finale, in coerenza con la configurazione del danno da risarcirsi e degli elementi utili allo scopo, il moltiplicatore rappresentato dal “numero di anni corrispondenti all’aspettativa di vita complessivamente “sperata”. La lesione del diritto del congiunto a godere di un tempo di vita più lungo con il proprio familiare può essere liquidata applicando il criterio del danno parentale tabellare, ridotto in proporzione alla chance effettivamente compromessa. In particolare, i giudici hanno chiarito che il danno iure proprio subito dai familiari è stato liquidato con un abbattimento proporzionale sul danno parentale standard, proprio in relazione alla chance riconosciuta di sopravvivenza più lunga. Analogo criterio è stato adottato dal Tribunale di Bari, sent. n. 1636/2025, che ha liquidato il danno iure proprio ai figli della paziente deceduta, rapportandolo alla concreta probabilità – accertata dal CTU – di sopravvivenza residua, e quindi di prosecuzione del rapporto genitoriale.