Per ottenere il risarcimento del danno subito, esistono due diverse procedure: la procedura ordinaria e quella di risarcimento diretto. In caso di procedura ordinaria, il danneggiato dovrà presentare denuncia o richiesta danni alla Compagnia del veicolo che ha causato il danno. Dovrà invece presentare denuncia o richiesta di risarcimento danni alla propria Compagnia, in caso di risarcimento diretto. L’Assicurazione, accertate le cause dell'incidente e che lo stesso non sia stato provocato per via di comportamenti dolosi o per colpa grave da parte dell’assicurato, deve quindi liquidare al proprio assicurato un determinato importo a copertura dei danni causati. Il semplice avvenimento del sinistro non comporta automaticamente un risarcimento, ma si rendono necessarie opportune verifiche tramite la perizia di cui parleremo in seguito. Per valutare e quantificare i danni materiali derivanti da un sinistro, la Compagnia assicurativa si serve di una perizia, effettuata da un soggetto terzo qualificato, il perito appunto. Conclusa quest'ultima, l'Assicurazione farà un'offerta di risarcimento che l'assicurato potrà accettare, rifiutare oppure ignorare. Solo a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni, potrà chiedere di accedere agli atti della perizia. Tra i diritti dell'assicurato c'è quello di poter agire in giudizio se non ritiene soddisfacente l'importo del risarcimento proposto. Per andare in giudizio occorre attendere che siano decorsi i termini dal momento in cui il danneggiato ha chiesto il risarcimento del danno a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC: 60 giorni in caso di danno al mezzo; 90 giorni in caso di danno fisico. In caso di vittoria dell'assicurato, la somma offerta che la Compagnia assicurativa è comunque tenuta ad erogare entro 15 giorni dalla comunicazione della proposta, fungerà da acconto dell'importo totale dovuto.