La gravidanza non è una malattia, ma piuttosto un aspetto della vita quotidiana: tuttavia alcune condizioni, suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali, possono non esserlo nel periodo della gravidanza del puerperio e dell'allattamento.
Per tale motivo il Legislatore ha emanato specifiche norme preventive a tutela delle Lavoratrici madri.
In generale, per tutte queste è previsto il divieto di adibirle al lavoro nei due mesi antecedenti e nei tre successivi al parto.
Le Lavoratrici che sono in periodo di gravidanza/puerperio/allattamento non possono essere adibite a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri così come individuati dalla normativa di riferimento.
Qualora ricorrano tali circostanze, la Lavoratrice deve essere allontanata dal rischio lavorativo, quindi assegnata ad un’altra mansione compatibile oppure, qualora non fosse possibile lo spostamento di mansione, deve essere interdetta dal lavoro.
Il Capo II del D.Lgs. stabilisce le modalità operative al fine di garantire la tutela della sicurezza e della salute della lavoratrice durante il periodo di gravidanza e fino a 7 mesi di età del figlio, definendo altresì ruoli e competenze di 3 soggetti fondamentali: la Lavoratrice | il Datore di lavoro | il Servizio Ispettivo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro.
è vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.