Il contratto di agenzia è un accordo mediante il quale una parte, l’agente, assume stabilmente l’incarico di promuovere la conclusione di contratti per conto dell’altra parte, il preponente, in una zona determinata.
1. Stabilità dell’incarico: L’agente deve svolgere l’attività in modo continuativo e non occasionale.
2. Rappresentanza commerciale: L’agente non può concludere contratti in nome del preponente, salvo specifica autorizzazione.
L’agente ha diritto a una provvigione, che è una percentuale sul valore degli affari conclusi grazie alla sua intermediazione.
Il diritto alla provvigione matura quando il contratto è concluso per effetto del suo intervento.
La legge prevede specifiche tutele per l’agente, tra cui il diritto all’indennità di cessazione del rapporto, a meno che non sussistano motivi di grave inadempimento.
In Italia, il contratto di agenzia è disciplinato dagli articoli 1742-1753 del Codice Civile e dal D.Lgs. 65/1999, che ha recepito la direttiva europea 86/653/CEE.