La Legge di Bilancio 2022 sostituisce la cosiddetta “Quota 100” con la cosiddetta “Quota 102”, che richiede 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva nell’anno 2022.
La Legge di Bilancio 2023 introduce l'art. 14.1 nel Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, che prevede, in via sperimentale per il 2023, la possibilità di conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni, definita "pensione anticipata flessibile".
Il Decreto Legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni in Legge 28 marzo 2019, n. 26, ha introdotto disposizioni per accedere alla pensione anticipata, in vigore dal 1° gennaio 2019, con la cosiddetta “Quota 100” che prevede una maggiore flessibilità nel sistema previdenziale per il periodo 2019-2021.
Per avere diritto al trattamento pensionistico anticipato con questo particolare regime sperimentale, è necessario avere almeno 62 anni e un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.
I dipendenti del settore privato e i lavoratori autonomi che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018 riceveranno la pensione dal 1° aprile 2019.
Per coloro che matureranno i requisiti dal 1° gennaio 2019, la decorrenza della pensione sarà dopo tre mesi.
I dipendenti del settore pubblico che hanno maturato i requisiti entro il 29 gennaio 2019 conseguiranno il diritto alla pensione dal 1° agosto 2019.
Per coloro che, invece, perfezionano i requisiti successivamente al 29 gennaio 2019, la decorrenza sarà a partire dai sei mesi successivi alla loro maturazione.
Il personale del comparto scuola e dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre e dal 1° novembre dell'anno di maturazione dei prescritti requisiti.
Se il trattamento pensionistico è liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell'AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria), la prima decorrenza è posticipata al primo giorno del mese successivo all'apertura della “finestra”.
Fino alla maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, il trattamento pensionistico con “Quota 100” non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo.
Sono cumulabili, invece, quelli da lavoro occasionale fino a un massimo di 5.000 euro lordi annui.
La limitazione interessa anche i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta all'estero.