L’appalto di opere e di servizi è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.
L’art. 29, D.Lgs. 276/2003 individua i seguenti elementi propri del contratto di appalto al fine della distinzione con la somministrazione di lavoro, in particolare occorre l’organizzazione dei mezzi in capo all’appaltatore.
Per la verifica dell’organizzazione dei mezzi, il D.Lgs. 276/2003, art. 29, chiarisce che deve essere valutata, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti nel contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto.
L’organizzazione dei mezzi in capo all’appaltatore
Con particolare riferimento al punto 1), la Corte di Cassazione (17706/2019) ha ribadito che il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, in riferimento agli appalti “endoaziendali”, caratterizzati dall’affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all’appaltatore – datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto.
Il Ministero del Lavoro (nota prot. n. 15813/2009, confermata dal Min. Lav., circ. 5/2011), in materia di valutazione della genuinità degli appalti, ha precisato che il solo utilizzo di strumenti di proprietà del committente ovvero dell’appaltatore da parte dei dipendenti del subappaltatore non costituisce di per sé elemento decisivo per la qualificazione del rapporto in termini di appalto non genuino.