Cosa si intende per appalto di servizi?

Demis Amato
2025-07-28 22:37:17
Numero di risposte
: 8
Nell’appalto di servizi l’oggetto del contratto si concretizza in una prestazione diretta a fornire una utilità a favore del committente.
Quindi in tale contratto l’appaltatore non deve realizzare un opera, ma semplicemente fornire un servizio.
Non è comunque escluso che anche in questa tipologia sia previsto il compimento di un’opera, che però rimane sempre accessoria e strumentale all’erogazione del servizio.
Più specificatamente, si intende per opera qualsiasi modificazione dello stato materiale di cose preesistenti, e per servizio qualsiasi utilità, diversa dalle opere, che può essere creata da un soggetto.
Esempi di appalto di servizi sono i contratti relativi ad attività di pulizie, attività pubblicitarie, manutenzione, servizi web ecc……..

Mercedes Gallo
2025-07-28 21:21:58
Numero di risposte
: 11
Non è possibile fornire una risposta che rispecchi i requisiti richiesti in quanto il testo fornito non contiene informazioni dirette sulla definizione di "appalto di servizi". Pertanto, non ci sono frasi che possano essere utilizzate per rispondere alla domanda. La risposta quindi è none.

Riccardo Fontana
2025-07-28 21:10:12
Numero di risposte
: 8
L’appalto di opere e di servizi è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.
L’art. 29, D.Lgs. 276/2003 individua i seguenti elementi propri del contratto di appalto al fine della distinzione con la somministrazione di lavoro, in particolare occorre l’organizzazione dei mezzi in capo all’appaltatore.
Per la verifica dell’organizzazione dei mezzi, il D.Lgs. 276/2003, art. 29, chiarisce che deve essere valutata, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti nel contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto.
L’organizzazione dei mezzi in capo all’appaltatore
Con particolare riferimento al punto 1), la Corte di Cassazione (17706/2019) ha ribadito che il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, in riferimento agli appalti “endoaziendali”, caratterizzati dall’affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all’appaltatore – datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto.
Il Ministero del Lavoro (nota prot. n. 15813/2009, confermata dal Min. Lav., circ. 5/2011), in materia di valutazione della genuinità degli appalti, ha precisato che il solo utilizzo di strumenti di proprietà del committente ovvero dell’appaltatore da parte dei dipendenti del subappaltatore non costituisce di per sé elemento decisivo per la qualificazione del rapporto in termini di appalto non genuino.
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