I cosiddetti "Accordi di servizio" sono quegli accordi – di tipo sia normativo/amministrativo che tecnico – che devono essere stipulati per la fruizione ed erogazione di servizi di cooperazione applicativa tra Enti.
Perché ci possa essere uno scambio di dati, infatti, è necessario che esista almeno un Ente che eroga un servizio ed almeno un Ente che dichiari di voler fruire di tale servizio: gli "Accordi di servizio" contengono i termini secondo cui l'Ente erogatore, appunto, fornisce i dati all'Ente fruitore.
Esso costituisce a tutti gli effetti un contratto di servizio e contiene quindi la definizione delle caratteristiche dei contenuti, ma anche le modalità di utilizzo delle informazioni stesse, le regole di accesso ad esse ecc.
Per facilità di gestione e per cercare di diffondere il più possibile l'uso unificato dei servizi di cooperazione applicativa, si auspica che gli Accordi di servizio assumano una certa standardizzazione, tecnica ed amministrativa.
Cosicché lo scambio di un nucleo uguale di dati fra molti Enti passi attraverso la stipula di un medesimo accordo di servizio, con termini tecnici ed amministrativi identici.