L’autore ha il diritto esclusivo di presentare la sua opera al pubblico: è suo diritto, quindi, autorizzare e percepire un compenso per l’esecuzione, la rappresentazione o la recitazione delle sue opere nell’ambito di uno spettacolo in presenza del pubblico.
Tutti questi diritti si riferiscono a una forma di fruizione diretta da parte del pubblico, con interpretazione dal vivo dell’autore, come nei concerti o negli spettacoli teatrali o con esecuzioni e rappresentazioni attraverso la radio, la televisione, la riproduzione fonografica e così via.
Quando l’esecuzione, la rappresentazione o la recitazione avvengono entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o degli istituti di ricovero, purché non effettuate a scopo di lucro, non c’è bisogno di autorizzazione.
Non è considerata “pubblica” la recitazione di opere letterarie effettuata, senza scopo di lucro, all’interno di biblioteche, musei e archivi pubblici ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse, individuati in base a protocolli di intesa tra SIAE e il Ministero della Cultura.
Se invece l’esecuzione, la rappresentazione o la recitazione in pubblico avvengono nei centri o negli istituti di assistenza formalmente istituiti o nelle sedi delle organizzazioni di volontariato, purché destinate ai soci ed invitati effettuate senza scopo di lucro, l’autore ha diritto a un compenso ridotto.