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Quali sono le conseguenze dell'inadempimento contrattuale?

Caterina Grasso
Caterina Grasso
2025-09-27 14:55:07
Numero di risposte : 26
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Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. L'inadempimento può essere totale o parziale e il debitore è responsabile anche in caso di ritardo. La mora comporta a carico del debitore l'obbligo di risarcire il danno e il passaggio nei suoi confronti, in quanto parte inadempiente, del rischio dell'impossibilità sopravvenuta non imputabile. Il creditore può esercitare l'azione di esatto adempimento, che gli consente di far entrare nel suo patrimonio il bene che avrebbe dovuto ottenere dall'esatta e tempestiva attività del debitore. Il creditore può esercitare l'azione di risoluzione del contratto, con cui manifesta formalmente il suo disinteresse finale e assoluto a ottenere la prestazione da parte del debitore. La parte che, ai sensi dell'art. 1453, secondo comma, cod. civ., chieda la risoluzione del contratto per inadempimento nel corso del giudizio dalla stessa promosso per ottenere l'adempimento, può domandare, contestualmente all'esercizio dello "ius variandi", oltre alla restituzione della prestazione eseguita, anche il risarcimento dei danni derivanti dalla cessazione degli effetti del regolamento negoziale. La costituzione in mora di regola non è necessaria ai fini della risoluzione per inadempimento, salvo quando la risoluzione si basi sulla mora in senso stretto.