L’Assegno di invalidità civile ed ordinario di invalidità sono due prestazioni economiche erogate dall’INPS a persone con una ridotta capacità lavorativa. Entrambe le prestazioni sono destinate a persone che non sono in grado di svolgere un’attività lavorativa a tempo pieno, ma presentano differenze significative. L’Assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, non reversibile, erogata ai lavoratori dipendenti ed autonomi con infermità fisica o mentale, che determini una riduzione, superiore ai 2/3, della capacità lavorativa. L’Assegno di invalidità, invece, è una prestazione assistenziale, slegata dai contributi versati ed ottenibile dai soggetti che rispettano determinati requisiti reddituali. L’Assegno ordinario di invalidità e l’Assegno di invalidità civile sono due prestazioni economiche destinate a persone con una ridotta capacità lavorativa. Tuttavia, presentano differenze significative, sia in termini di requisiti che di importo. L’Assegno ordinario di invalidità è una prestazione previdenziale, erogata in base ai contributi versati. L’Assegno di invalidità civile, invece, è una prestazione assistenziale, erogata in base ai requisiti reddituali e sanitari.