Cosa è risarcibile nella responsabilità contrattuale?
Jari Marini
2025-10-25 21:30:32
Numero di risposte
: 18
Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.
Le voci di danno risarcibili in caso di inadempimento contrattuale sono quindi il danno emergente e il lucro cessante.
Il danno emergente consiste nell’impoverimento del patrimonio del creditore.
Il lucro cessante si identifica invece con il guadagno che il creditore avrebbe potuto ottenere se il debitore avesse adempiuto la propria prestazione per tempo e in modo corretto.
In caso di illecito contrattuale i danni risarcibili sono rappresentati dal danno emergente e dal lucro cessante, danni quindi di natura prettamente patrimoniale.
Nel corso degli anni però dottrina e giurisprudenza si sono aperte al riconoscimento del risarcimento dei danni di natura non patrimoniale anche in presenza di una responsabilità contrattuale a patto che il danno non patrimoniale sia significativo.
Monia Bernardi
2025-10-14 15:56:26
Numero di risposte
: 28
I danni che possono essere contemplati in giurisprudenza sono di diverso tipo, ad esempio:
patrimoniale: collegato alla perdita di soldi o al mancato guadagno
biologico: conseguenze negative alla salute, quindi lesioni permanenti o temporanee
morale: la sofferenza psicologica ed emotiva, il cosiddetto “patema d’animo”
esistenziale: inerente allo sconvolgimento delle attività quotidiane determinato ad esempio dalla presenza di cicatrici importanti.
Per esserci un risarcimento danni, comunque, si devono verificare alcune condizioni direttamente imputabili al colpevole.
Quindi non tutti i danni subiti da un soggetto sono risarcibili.
In particolare ci devono essere i seguenti requisiti:
un danno
un comportamento illecito, quindi una violazione a una norma o a un contratto
una relazione di causa-effetto tra l’illecito e il danno.
Emidio Bianco
2025-10-14 15:55:18
Numero di risposte
: 26
La responsabilità contrattuale prevede la stipula un contratto tra due soggetti.
Qualora uno dei due soggetti arreca danno al secondo la giurisprudenza prevede che quest’ultimo abbia diritto a un risarcimento danni da responsabilità contrattuale.
Si deve aver subito un danno.
Vi deve essere un comportamento scorretto o illegittimo di qualcuno.
Deve esistere un nesso causale tra il comportamento scorretto e il danno subito.
Si deve poter provare che il nesso causale tra comportamento e danno sia effettivo.
Il danneggiato infatti deve dimostrare di aver subito un danno.
Inoltre, è tenuto a dimostrare il fatto illecito, l’entità del danno patito e dimostrare la colpa o l’intenzionalità del danneggiante.
Giulio Martino
2025-10-14 12:32:51
Numero di risposte
: 22
Il risarcimento del danno dovuto all’inadempimento o al ritardo della prestazione deve essere comprensivo sia della diretta perdita subita dal creditore sia del mancato guadagno di quest’ultimo.
Il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l’obbligazione.
Il risarcimento del danno nella responsabilità contrattuale deve essere comprensivo sia della diretta perdita subita dal creditore sia del mancato guadagno di quest’ultimo, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.
Il debitore debba eseguire la prestazione prevista senza ritardo ed in maniera esatta, quindi rispondente a quanto previsto dall’accordo.
Qualora non adempia, adempia in ritardo o la prestazione sia inesatta, sarà esposto ad un dovere risarcitorio, che consiste, per l’appunto, nel risarcimento del danno da responsabilità contrattuale.