Il risarcimento del danno dovuto all’inadempimento o al ritardo della prestazione deve essere comprensivo sia della diretta perdita subita dal creditore sia del mancato guadagno di quest’ultimo.
Il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l’obbligazione.
Il risarcimento del danno nella responsabilità contrattuale deve essere comprensivo sia della diretta perdita subita dal creditore sia del mancato guadagno di quest’ultimo, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.
Il debitore debba eseguire la prestazione prevista senza ritardo ed in maniera esatta, quindi rispondente a quanto previsto dall’accordo.
Qualora non adempia, adempia in ritardo o la prestazione sia inesatta, sarà esposto ad un dovere risarcitorio, che consiste, per l’appunto, nel risarcimento del danno da responsabilità contrattuale.