La dichiarazione di fallimento non integr[a], ai sensi dell’art. 2119, secondo comma c.c., una giusta causa di risoluzione del rapporto, sicché esso non si risolve ex lege, per effetto dell’apertura della procedura concorsuale, entrando appunto, come anticipato, in una fase di sospensione.
Ne consegue che qualora, il curatore fallimentare opti … per lo scioglimento del rapporto, esso cessa per effetto, non già della dichiarazione di fallimento ex se, bensì, in presenza di un giustificato motivo oggettivo quale, come nel caso in esame, la cessazione dell’attività di impresa, per effetto dell’esercizio di una facoltà comunque sottoposta al rispetto delle norme limitative dei licenziamenti individuali e collettivi.
Si ribadisce, quindi, come il fallimento non costituisca una giusta causa di recesso ma neppure una fattispecie di risoluzione, per così dire, “automatica” del rapporto di lavoro, essendo sempre e comunque necessario procedere a un licenziamento per giustificato motivo oggettivo per cessazione di attività o ad un licenziamento collettivo, ai sensi della legge 223/1991, ricorrendone i presupposti.
Quindi, in caso di fallimento, i rapporti di lavoro non cessati proseguono dopo l’apertura del fallimento, entrando in una fase di sospensione del rapporto, fino a quando il curatore non valuti conveniente per la procedura procedere al licenziamento dei dipendenti ancora in forza.
Il licenziamento avviene per giustificato motivo oggettivo, dovuto a cessazione dell’attività, con obbligo di preavviso, sostituito con il pagamento della relativa indennità sostitutiva, stante la sospensione dei rapporti di lavoro per effetto dell’apertura del fallimento.