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Cosa succede ai dipendenti se un'azienda fallisce?

Renata Marini
Renata Marini
2025-11-05 14:06:18
Numero di risposte : 20
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Tuttavia, se l’azienda fallisce, il dipendente potrebbe non ricevere il TFR. In questi casi, interviene il Fondo di garanzia Inps, che tutela i lavoratori pagando il TFR e le ultime tre mensilità non saldate, sostituendosi al datore di lavoro insolvente. Tuttavia, qualora l’azienda in cui il dipendente lavorava sia stata dichiarata fallita dal giudice, perché così indebitata da non essere più in grado di fronteggiare i propri obblighi, oltre alla perdita del posto di lavoro il dipendente dovrà capire come recuperare il TFR spettante per legge. Anzi, all’ormai ex dipendente spetteranno anche alcune mensilità di stipendio, se non erogate.
Yago Santoro
Yago Santoro
2025-10-26 18:24:52
Numero di risposte : 27
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Il curatore nominato deve accertare i crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento. Una volta che il credito è stato inserito nello stato passivo esecutivo è possibile chiedere all’Inps, attraverso il suo Fondo di garanzia, di provvede a pagare al posto del datore di lavoro il trattamento di fine rapporto e le retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, nonché i ratei di tredicesima /quattordicesima riferiti alle ultime tre mensilità. Il Fondo di garanzia dell’Inps provvede al pagamento sia del TFR rimasto in azienda sia di quello alla previdenza complementare e non versato dal datore, purché la domanda di intervento sia presentata entro cinque anni decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro. Non vengono pagati dal Fondo di garanzia l’indennità di mancato preavviso e le competenze di fine rapporto maturate come a titolo esemplificativo le ferie e i rol non goduti, festività non godute. Domanda di disoccupazione (NASPI) qualora il curatore abbia provveduto al licenziamento dei dipendenti a seguito della dichiarazione di fallimento.
Ninfa Ricci
Ninfa Ricci
2025-10-18 20:26:26
Numero di risposte : 26
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La dichiarazione di fallimento non integr[a], ai sensi dell’art. 2119, secondo comma c.c., una giusta causa di risoluzione del rapporto, sicché esso non si risolve ex lege, per effetto dell’apertura della procedura concorsuale, entrando appunto, come anticipato, in una fase di sospensione. Ne consegue che qualora, il curatore fallimentare opti … per lo scioglimento del rapporto, esso cessa per effetto, non già della dichiarazione di fallimento ex se, bensì, in presenza di un giustificato motivo oggettivo quale, come nel caso in esame, la cessazione dell’attività di impresa, per effetto dell’esercizio di una facoltà comunque sottoposta al rispetto delle norme limitative dei licenziamenti individuali e collettivi. Si ribadisce, quindi, come il fallimento non costituisca una giusta causa di recesso ma neppure una fattispecie di risoluzione, per così dire, “automatica” del rapporto di lavoro, essendo sempre e comunque necessario procedere a un licenziamento per giustificato motivo oggettivo per cessazione di attività o ad un licenziamento collettivo, ai sensi della legge 223/1991, ricorrendone i presupposti. Quindi, in caso di fallimento, i rapporti di lavoro non cessati proseguono dopo l’apertura del fallimento, entrando in una fase di sospensione del rapporto, fino a quando il curatore non valuti conveniente per la procedura procedere al licenziamento dei dipendenti ancora in forza. Il licenziamento avviene per giustificato motivo oggettivo, dovuto a cessazione dell’attività, con obbligo di preavviso, sostituito con il pagamento della relativa indennità sostitutiva, stante la sospensione dei rapporti di lavoro per effetto dell’apertura del fallimento.
Giulio Martino
Giulio Martino
2025-10-18 20:12:04
Numero di risposte : 22
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Anche se il fallimento non è causa “automatica” di licenziamento dei lavoratori dipendenti, è molto probabile che a seguito dell’apertura della procedura il rapporto di lavoro s’interromperà. In caso di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di fallimento di un’azienda i lavoratori dipendenti che non hanno percepito le ultime retribuzioni ed il TFR dovranno compiere alcuni “passi” al fine di vedersi riconosciute e liquidate le proprie retribuzioni (almeno parzialmente). Decorsi trenta giorni dall’udienza sopraindicata il lavoratore potrà fare domanda al Fondo di Garanzia dell’INPS per il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità (limitata ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute assistenziali e previdenziali). Nel caso in cui il Fallimento non dovesse recuperare fondi sufficienti purtroppo parte del vostro credito andrà perso. E’ tutto perduto, o posso recuperare i miei soldi? Per fortuna, entro determinati limiti, è lo Stato (tramite l’INPS) a farsi carico di parte delle retribuzioni spettanti; questo significa che se anche il datore di lavoro è fallito “malamente”, cioè senza lasciare soldi in cassa, per i dipendenti non tutto è perduto.