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Quando il proprietario di un fondo può impedire l'accesso a terzi?

Michele Valentini
Michele Valentini
2025-11-16 12:27:59
Numero di risposte : 30
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Il proprietario puo' impedire l'accesso consegnando la cosa o l'animale.
Luciano De luca
Luciano De luca
2025-11-13 15:32:56
Numero di risposte : 30
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Il proprietario di un fondo può impedire l'accesso a terzi quando non è dimostrata la necessità di accedere alla proprietà altrui. I proprietari degli immobili confinanti non hanno alcun obbligo di consentire subito l'accesso, nelle loro proprietà, per permettere la realizzazione del cappotto. La necessità di accedere alla proprietà altrui va dimostrata. Il codice civile impone di concedere l'accesso solo in caso di necessità e quando non sono possibili soluzioni alternative.
Emilio Santoro
Emilio Santoro
2025-11-05 15:21:22
Numero di risposte : 29
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Il proprietario deve permettere l’accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune. Se l’accesso cagiona danno, è dovuta un’adeguata indennità. I criteri per l’accesso al fondo altrui sono l’assoluta necessità di accedere al fondo e la proporzionalità del danno subìto dal titolare a tutto vantaggio per il terzo. Il proprietario può impedire l’accesso al fondo se non è l’unica possibilità o se esistono alternative che consentono il raggiungimento dello scopo con minor sacrificio sia di chi chiede il passaggio, sia del proprietario del fondo che deve subirlo. Il giudice del merito deve procedere ad una complessa valutazione della situazione dei luoghi per accertare se la soluzione prescelta sia l’unica possibile o se esistono alternative. Se il richiedente possa procurarsi da altro luogo l’invocato passaggio, con disagi e costi quanto meno pari a quelli che subirebbe il proprietario del fondo, deve escludersi la sussistenza del requisito della necessità.
Corrado D'angelo
Corrado D'angelo
2025-10-24 01:54:22
Numero di risposte : 20
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Il proprietario di un fondo può impedire l'accesso a terzi quando esso appaia visibilmente recintato o delimitato. Per “stabile riparo” deve intendersi qualsiasi mezzo atto ad ostacolare l'ingresso in un fondo ed a manifestare, quindi, la volontà del proprietario o del possessore di vietare l'ingresso. Non occorre che l'ingresso nel fondo sia reso impossibile, essendo sufficiente che esso non possa effettuarsi senza un qualche sforzo. L’ingresso arbitrario dell’agente deve avvenire senza necessità. Non è, dunque, sufficiente che il fondo sia recintato con delle reti metalliche, dei fili di ferro, o dei muri, oppure che il recinto non sia aperto nel momento del fatto, essendo anche necessario che l’introduzione avvenga senza necessità, ossia in maniera del tutto arbitraria. Il consenso dell’avente diritto esclude, quindi, l’illiceità del fatto.