L'impresa familiare ha natura individuale e non collettiva.
Il reddito conseguito dall’impresa familiare è imputato nel limite minimo del 51%, al titolare dell’impresa, per il quale rappresenterà reddito di impresa.
Nel limite massimo del 49%, ai familiari collaboratori, per i quali configurerà reddito da partecipazione.
L’imprenditore dovrà poi rilasciare al familiare un’apposita dichiarazione, che riepiloghi i dati relativi al risultato d’esercizio conseguito, attestando nel contempo le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e la loro proporzionalità alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell’impresa in modo continuativo e prevalente.
Ciascun familiare deve quindi attestare nella propria dichiarazione, di aver prestato l’attività lavorativa nell’impresa in modo continuativo e prevalente, mediante apposizione della firma nel frontespizio del modello Redditi nel quale è stato imputato il reddito.
L'importo incassato in sede di liquidazione dall’ex collaboratore non è soggettato ad IRPEF, in quanto non riconducibile a nessuna delle tipologie previste dal Tuir.
Conseguentemente, la somma pagata non rileva come componente negativo e non è deducibile dal reddito d’impresa.