Impresa familiare: quali sono le sue peculiarità?

Giuseppina Serra
2025-06-28 05:08:21
Numero di risposte
: 17
L'impresa familiare è istituita per tutelare giuridicamente i familiari che lavorano in un'impresa individuale senza un contratto di assunzione.
I familiari coinvolti nell'impresa possono godere di diritti come il mantenimento, la partecipazione agli utili e il diritto di prelazione in caso di vendita dell'impresa.
La gestione ordinaria dell'impresa è riservata all'imprenditore, mentre i familiari partecipano alle decisioni straordinarie, ma la volontà dell'imprenditore prevale in caso di contrasti.
Un’impresa familiare è rilevante soltanto nei rapporti interni tra il titolare e i suoi familiari, in quanto nei rapporti esterni è un’impresa individuale.
Il diritto dei familiari di partecipare alle decisioni relative all’impresa familiare, riguarda solamente la gestione straordinaria dell’impresa, perché la gestione ordinaria è riservata all’imprenditore.
L’impresa familiare è diffusa soprattutto per motivi fiscali, perché la ripartizione tra più persone del reddito di un’impresa, consente di eludere la progressività dell’imposizione personale sui redditi.
Per poter suddividere i redditi fra i vari componenti, per il Fisco occorre che: Ci sia un atto scritto dal notaio di costituzione dell’impresa familiare; Il familiare lavori in modo prevalente e continuativo nell’impresa.
In sede di dichiarazione dei redditi, comunque, anche se il reddito viene ripartito fra più familiari, l’imprenditore deve dichiarare da solo almeno il 51% del reddito complessivo.
La legge riconosce ai familiari alcuni diritti nei confronti dell’imprenditore, a condizione che lavorino in modo continuativo all’interno dell’impresa, quali: Diritto al mantenimento, secondo la condizione patrimoniale della famiglia; Diritto di partecipazione agli utili, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato; Diritto di partecipazione alle decisioni più importanti relative all’impresa; Diritto di prelazione in caso di vendita dell’impresa.

Giulio Santoro
2025-06-14 20:34:59
Numero di risposte
: 19
L'impresa familiare è un istituto giuridico nell'ordinamento italiano, disciplinato dall'art. 230 bis del codice civile.
L'esigenza sottesa alla creazione di tale istituto era di tutela nei confronti di quei familiari che pur lavorando all'interno di una impresa familiare non erano protetti nei confronti dell'imprenditore.
Situazione iniqua che trovava larga applicazione nel mondo della piccola impresa italiana, in cui spesso il padre assumeva la qualifica di imprenditore, e la moglie ed i figli non ricevevano nulla in cambio del proprio lavoro.
L'impresa familiare è costituita dall'imprenditore che di regola è il fondatore e al quale spettano tutti gli atti di ordinaria gestione, dal coniuge, dai parenti entro il 3º grado e dagli affini entro il 2º grado.
Dell'impresa inoltre possono far parte i figli adottivi e naturali.
I familiari hanno diritto al mantenimento in rapporto alle condizioni economiche della famiglia, alla partecipazione agli utili, ai beni acquistati con gli utili, e agli incrementi dell'azienda.
I creditori personali dei familiari non possono pignorare i beni dell'impresa né espropriare la loro quota.
Il pignoramento potrà avvenire esclusivamente sugli utili corrisposti.
I familiari deliberando a maggioranza decidono sull'impiego degli utili e degli incrementi nonché degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, gli indirizzi produttivi e la cessazione dell'impresa.
Sono cause di perdita della quota di partecipazione la morte, il recesso, la cessazione del rapporto familiare, impossibilità sopravvenuta a prestare il proprio lavoro, l'esclusione deliberata dalla maggioranza dei membri.
Il familiare non può cedere la sua partecipazione ad estranei, essa è trasferibile solo a favore degli altri membri della famiglia nucleare e con il consenso unanime dei familiari già partecipanti.

Pierina Villa
2025-06-07 04:53:54
Numero di risposte
: 15
L’impresa individuale può assumere la forma di impresa familiare, quando ad essa collaborano il coniuge o familiari, o coadiuvanti, dell’imprenditore.
L’istituto dell’impresa familiare è disciplinato dall’art. 230 bis del codice civile, secondo il quale si può parlare di impresa familiare quando il collaboratore presta la sua attività di lavoro in modo continuativo nell’impresa o nella famiglia, il che esclude che si possa parlare di impresa familiare nel caso in cui l’attività prestata nell’impresa sia svolta in modo occasionale.
Per familiare deve intendersi: il coniuge; parenti entro il terzo grado, cioè: in linea retta: i genitori, figli, nonni, nipoti e pronipoti; in linea collaterale: gli zii, i fratelli, i nipoti.
parenti affini entro il secondo grado (suoceri, nuore, generi, cognati).
Il familiare che partecipa all’impresa familiare gode di una serie di diritti, economici e di altra natura, proporzionali alla quantità e qualità del lavoro prestato.
I diritti di natura economica riconosciuti al familiare sono: diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia; diritto a partecipare agli utili e agli incrementi dell’azienda, sempre in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato; diritto dei beni acquistati con gli utili dell’impresa familiare.
Gli altri diritti, diversi da quelli di natura economica, riconosciuti al familiare sono: diritto di intervenire nelle decisioni relative l’impiego degli utili e degli incrementi del patrimonio aziendale; diritto di partecipare alle decisioni relative alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa familiare; diritto di prelazione in caso di divisione ereditaria o trasferimento dell’azienda.
Da sottolineare il fatto che l’impresa familiare è sempre un’impresa individuale, nella quale le decisioni sono prese dall’imprenditore che rimane anche l’unico che assume il rischio derivante dall’esercizio dell’impresa; in caso di insolvenza dell’impresa l’unico soggetto passibile di fallimento rimane l’imprenditore stesso; i familiari infatti partecipano solo agli utili conseguiti dall’impresa, ma non alle perdite.
Per la costituzione dell’impresa familiare non è necessario sottoscrivere un atto pubblico ma è sufficiente tenere un comportamento idoneo; tuttavia affinché se ne possa dare rilevanza fiscale è necessario che il contratto sia stipulato per iscritto, con la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata che contenga: l’indicazione dei familiari partecipanti; l’indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l’imprenditore; la sottoscrizione dell’imprenditore e dei partecipanti.
Anche da un punto di vista fiscale, come da quello civilistico, viene previsto che la partecipazione al reddito debba essere proporzionale alla qualità e alla quantità del lavoro prestato dal familiare nell’impresa, tuttavia la norma fiscale (art. 5 comma 4 del Tuir), nel fissare le modalità di imputazione del reddito ai soggetti partecipanti all’impresa familiare dispone che le quote spettanti a tutti i collaboratori non possono in ogni caso superare il 49% degli utili conseguiti dall’impresa (ma non le perdite), mentre il 51% di tale reddito deve restare assegnato all’imprenditore.
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