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Impresa familiare: quali sono le sue peculiarità?

Pierina Villa
Pierina Villa
2025-06-07 04:53:54
Numero di risposte: 8
L’impresa individuale può assumere la forma di impresa familiare, quando ad essa collaborano il coniuge o familiari, o coadiuvanti, dell’imprenditore. L’istituto dell’impresa familiare è disciplinato dall’art. 230 bis del codice civile, secondo il quale si può parlare di impresa familiare quando il collaboratore presta la sua attività di lavoro in modo continuativo nell’impresa o nella famiglia, il che esclude che si possa parlare di impresa familiare nel caso in cui l’attività prestata nell’impresa sia svolta in modo occasionale. Per familiare deve intendersi: il coniuge; parenti entro il terzo grado, cioè: in linea retta: i genitori, figli, nonni, nipoti e pronipoti; in linea collaterale: gli zii, i fratelli, i nipoti. parenti affini entro il secondo grado (suoceri, nuore, generi, cognati). Il familiare che partecipa all’impresa familiare gode di una serie di diritti, economici e di altra natura, proporzionali alla quantità e qualità del lavoro prestato. I diritti di natura economica riconosciuti al familiare sono: diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia; diritto a partecipare agli utili e agli incrementi dell’azienda, sempre in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato; diritto dei beni acquistati con gli utili dell’impresa familiare. Gli altri diritti, diversi da quelli di natura economica, riconosciuti al familiare sono: diritto di intervenire nelle decisioni relative l’impiego degli utili e degli incrementi del patrimonio aziendale; diritto di partecipare alle decisioni relative alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa familiare; diritto di prelazione in caso di divisione ereditaria o trasferimento dell’azienda. Da sottolineare il fatto che l’impresa familiare è sempre un’impresa individuale, nella quale le decisioni sono prese dall’imprenditore che rimane anche l’unico che assume il rischio derivante dall’esercizio dell’impresa; in caso di insolvenza dell’impresa l’unico soggetto passibile di fallimento rimane l’imprenditore stesso; i familiari infatti partecipano solo agli utili conseguiti dall’impresa, ma non alle perdite. Per la costituzione dell’impresa familiare non è necessario sottoscrivere un atto pubblico ma è sufficiente tenere un comportamento idoneo; tuttavia affinché se ne possa dare rilevanza fiscale è necessario che il contratto sia stipulato per iscritto, con la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata che contenga: l’indicazione dei familiari partecipanti; l’indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l’imprenditore; la sottoscrizione dell’imprenditore e dei partecipanti. Anche da un punto di vista fiscale, come da quello civilistico, viene previsto che la partecipazione al reddito debba essere proporzionale alla qualità e alla quantità del lavoro prestato dal familiare nell’impresa, tuttavia la norma fiscale (art. 5 comma 4 del Tuir), nel fissare le modalità di imputazione del reddito ai soggetti partecipanti all’impresa familiare dispone che le quote spettanti a tutti i collaboratori non possono in ogni caso superare il 49% degli utili conseguiti dall’impresa (ma non le perdite), mentre il 51% di tale reddito deve restare assegnato all’imprenditore.