L’impresa familiare è un’impresa individuale, condotta da una persona fisica, nella quale uno o più familiari del titolare prestano in modo prevalente e continuativo la propria attività di lavoro.
La disciplina relativa al lavoro nell’impresa familiare si applica esclusivamente quando non è configurabile un diverso rapporto di lavoro, quindi non si applica tale disciplina quando la prestazione di lavoro familiare è riconducibile ad un diverso titolo giuridico, come ad esempio mandato derivante da una procura generale, costituzione di una società di fatto, rapporto di lavoro subordinato, collaborazione coordinata e continuativa.
Per poter parlare di lavoro nell’impresa familiare devono sussistere i seguenti presupposti:
costituzione dell’impresa, natura dei partecipanti, svolgimento da parte del familiare di un’attività di lavoro continuativa e prevalente rispetto a qualsiasi altra attività lavorativa, accrescimento della produttività dell’impresa conseguente al lavoro del partecipante.
Fanno parte dell’impresa familiare, oltre al titolare che gestisce l’impresa in via esclusiva e ha la qualifica di imprenditore, i familiari che prestano la loro attività.
Si intendono familiari i seguenti soggetti: coniuge o parte dell’unione civile, parenti entro il 3° grado, affini entro il 2° grado.
L’impresa familiare conserva la natura dell’impresa individuale e il titolare rimane l’unico soggetto con la qualifica di imprenditore.
Gli altri partecipanti non vengono considerati contitolari dei beni aziendali ma solo collaboratori.
Quindi, la responsabilità dell’azienda ricade esclusivamente sul titolare della ditta individuale che risponde di tutte le obbligazioni dell’impresa con il suo intero patrimonio personale ed è l’unico che può andare incontro al fallimento.