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Qual è la validità fiscale di un'impresa familiare?

Vincenzo Vitale
Vincenzo Vitale
2025-06-10 16:21:16
Numero di risposte: 6
La disciplina fiscale dell’impresa familiare è contenuta nell’articolo 5, commi 4 e 5, del Tuir, che stabilisce: “I redditi delle imprese familiari di cui all’art. 230-bis del c.c., limitatamente al 49% dell’ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell’impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota di reddito attribuibile ai soggetti partecipanti all’impresa familiare non può superare il 49% dell’ammontare del reddito risultante dalla dichiarazione annuale, mentre le eventuali perdite conseguite dall’imprenditore non possono essere attribuite ai collaboratori ma sono di esclusiva pertinenza del titolare. L’entrata e/o l’uscita di un collaboratore familiare nell’ambito dell’attività dell’imprenditore possono avvenire in momenti anche successivi all’inizio dell’attività con conseguenze sui relativi effetti fiscali. Le quote di reddito attribuite ai collaboratori, nella misura massima del 49%, concorrono a formare il reddito complessivo di ciascuno e vanno indicate all’interno del modello Unico PF nel quadro RH (redditi di partecipazione). Nel caso in cui l’imprenditore nell’ambito dell’attività dell’impresa familiare si sia avvalso del nuovo regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità i collaboratori familiari sono esonerati dagli obblighi dichiarativi e di versamento riferibili al reddito ad essi imputato dall’imprenditore.
Antonietta Amato
Antonietta Amato
2025-06-10 15:49:58
Numero di risposte: 7
La validità fiscale di un'impresa familiare inizia a decorrere dal medesimo periodo d’imposta se costituita ex novo come impresa familiare. Se la ditta individuale risulta già attiva, ma si costituisce come impresa familiare nel corso dell’anno, gli effetti fiscali sono differiti e si producono soltanto a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui viene stipulato l’atto notarile. L'effetto fiscale è differito all’anno successivo a quello di ingresso del nuovo collaboratore. Nel caso in cui il collaboratore cessi l’attività prestata nell’ambito dell’impresa familiare, allo stesso è attribuita una quota di reddito proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato durante l’anno. Per garantire l’attribuzione al collaboratore familiare del reddito già dal periodo d’imposta 2023, l’atto deve essere stipulato entro il prossimo 31 dicembre 2022. In tal caso il reddito 2022 sarà ripartito tra moglie e marito, dal 2023, al figlio verrà attribuita la quota di reddito proporzionale all’attività svolta.

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