La disciplina fiscale dell’impresa familiare è contenuta nell’articolo 5, commi 4 e 5, del Tuir, che stabilisce: “I redditi delle imprese familiari di cui all’art. 230-bis del c.c., limitatamente al 49% dell’ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell’impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
La quota di reddito attribuibile ai soggetti partecipanti all’impresa familiare non può superare il 49% dell’ammontare del reddito risultante dalla dichiarazione annuale, mentre le eventuali perdite conseguite dall’imprenditore non possono essere attribuite ai collaboratori ma sono di esclusiva pertinenza del titolare.
L’entrata e/o l’uscita di un collaboratore familiare nell’ambito dell’attività dell’imprenditore possono avvenire in momenti anche successivi all’inizio dell’attività con conseguenze sui relativi effetti fiscali.
Le quote di reddito attribuite ai collaboratori, nella misura massima del 49%, concorrono a formare il reddito complessivo di ciascuno e vanno indicate all’interno del modello Unico PF nel quadro RH (redditi di partecipazione).
Nel caso in cui l’imprenditore nell’ambito dell’attività dell’impresa familiare si sia avvalso del nuovo regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità i collaboratori familiari sono esonerati dagli obblighi dichiarativi e di versamento riferibili al reddito ad essi imputato dall’imprenditore.