Il trust trova un’efficiente area di utilizzo anche nel diritto di famiglia e, in particolare, nei procedimenti di separazione e di divorzio, quando si tratta di affrontare lo spinoso problema della sistemazione dei beni già comuni.
L'effetto segregativo non sarebbe dunque stato possibile qualora l'immobile fosse rimasto di proprietà del padre, in quanto esso, ad esempio, avrebbe potuto essere un possibile oggetto di aggressione da parte di qualsiasi suo creditore.
Si trattava, quindi, di ""sterilizzare"" le vicende patrimoniali e personali sia del padre che della figlia e solo il trust poteva assicurare questo obiettivo.
Con il trust ""autodichiarato"", il padre, proprietario dell'immobile destinato alla figlia, ne è rimasto quindi proprietario ma è divenuto obbligato a seguire le disposizioni dell'atto istitutivo del trust, redatto d'intesa con la moglie.
In caso di sua morte nel vigore del trust non si verificherà successione ereditaria per quanto riguarda quell'immobile che, essendo “segregato”, passerà non più ai suoi eredi, ma al nuovo trustee, in vista di entrare in proprietà della figlia beneficiaria al compimento del suo trentesimo anno d'età.