Quali sono i motivi per cui una donazione può essere revocata?

Gianleonardo Testa
2025-07-15 22:23:12
Numero di risposte
: 8
Esistono principalmente due motivi per cui una donazione può essere revocata.
La legge prevede che, in casi di gravi offese, come un attentato alla vita del donante, gravi ingiurie, o mancato mantenimento in caso di necessità, la donazione possa essere revocata.
È un meccanismo che protegge il donante da comportamenti del donatario che siano gravemente lesivi del legame che ha motivato la donazione.
Se al momento della donazione il donante non aveva figli, né adottivi né naturali, e successivamente ne ha, può richiedere la revoca o la riduzione della donazione.
Questa situazione si verifica perché la legge intende proteggere i diritti successori dei nuovi venuti.
Il notaio analizza la situazione specifica e determina se i motivi di revoca rientrano nelle casistiche previste dalla legge.

Costantino De Santis
2025-07-07 01:38:56
Numero di risposte
: 12
La donazione non è irrevocabile, ed è impugnabile.
Colui che ha donato il bene, come ad esempio, un immobile, può revocare la donazione.
Non può farlo per un generico cambio d’idea, ma solo per casi espressamente previsti e che riguardano il manifestarsi di due tipologie di eventi: o perché sono sopraggiunti figli del donante dopo la donazione oppure per ingratitudine da parte di chi ha ricevuto il bene.
Anche in questo secondo caso, non si tratta della definizione di una generica ingratitudine, ma di termini compresi in un elenco tassativo: l’ ingiuria verso il donante; un grave pregiudizio al patrimonio, anche morale, del donante; il rifiuto di corrispondere alimenti dovuti per legge; l’omicidio o il tentato omicidio del donante o del suo coniuge o famigliare e altri reati equiparabili.
La donazione è impugnabile per diversi motivi: per reintegro della quota di legittima di un erede, con azione di riduzione e divisione dell’eredità; se il donante era minorenne o incapace di intendere o di volere o interdetto; se la donazione è avvenuta con l’inganno, oppure con la violenza sotto minaccia; se chi ha donato, lo ha fatto a seguito di un errore; se l’atto non è valido per vizio di forma, non rispetta cioè i requisiti formali e non è redatto da un Notaio.
Inoltre non si può donare un bene di cui ancora non si è in possesso, come ad esempio una quota della propria eredità futura, ad un coerede.
Il termine per impugnare la donazione è di 10 anni dalla morte del donatario, di 5 anni per tutte le altre cause.
L’impugnazione per nullità della forma non è soggetta a prescrizione; in tal caso, quindi, si può contestare la donazione indipendentemente dall’arco temporale trascorso.

Anastasio Carbone
2025-07-07 01:01:56
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: 7
La donazione può essere revocata soltanto in due ipotesi: per ingratitudine; per sopravvenienza di figli.
La revoca della donazione per ingratitudine può avere luogo unicamente nei casi di indegnità del donatario ovvero in quelle in cui questi abbia dolosamente arrecato danno al donante o non gli abbia corrisposto gli alimenti.
La revoca della donazione per sopravvenienza di figli, invece, può avere luogo esclusivamente nei casi in cui il donante non aveva o ignorava di avere figli al tempo della donazione quando il figlio poi sopravviene ovvero in realtà già esisteva ma il donante lo ignorava, nonchè quando, successivamente alla donazione, il donante riconosce un figlio.
Non possono, tuttavia, essere revocate per ingratitudine o sopravvenienza di figlio le donazioni rimuneratorie e quelle fatte in funzione di un matrimonio.

Noemi Pagano
2025-07-06 23:36:26
Numero di risposte
: 9
La revoca invece è esercitata dal donante in alcuni casi previsti dalla legge, come ad esempio l’ingratitudine del donatario o la sopravvenienza di figli.
Tuttavia, i casi in cui la revocazione è ammessa sono solo due e sono entrambi previsti dalla legge, ovvero: l’ingratitudine del donatario; la sopravvenienza di figli.
Invero, il legislatore ha previsto che, in caso di sopravvenienza di un figlio, le donazioni possono essere revocate nel termine di 5 anni; in caso invece di revoca per ingratitudine, la stessa deve avvenire nel termine di 1 anno.
Non tutte le donazioni comunque possono essere revocate.
Infatti, sono escluse dalla revoca le donazioni avente carattere remuneratorio e quelle realizzate in occasione di matrimonio, cc.dd. obnuziali.
Quanto alle donazioni remuneratorie, trattasi di quelle elargizioni fatte a favore del donatario come segno di riconoscimento per un’azione da lui compiuta a favore o a vantaggio del donante.
Con riferimento invece alle donazioni fatte in occasione di un matrimonio, queste vengono qualificate come regali di nozze agli sposi e, essendo mosse esclusivamente da uno spirito di liberalità, non possono essere revocate.

Giacinta Ferri
2025-07-06 22:44:59
Numero di risposte
: 12
La revoca per sopravvenienza di figli può domandarsi quando il donante non aveva figli al tempo in cui è avvenuta la donazione.
La legge riconosce al donante la possibilità di revocare la donazione nella presunzione che lo stesso, al momento in cui è stata effettuata, non poteva adeguatamente valutare l'interesse alla cura filiale, non avendo ancora conosciuto il sentimento di amore filiale e la dedizione che esso determina.
La revoca per ingratitudine, invece, si può domandare quando colui il quale ha ricevuto la donazione abbia tenuto alcuni comportamenti particolarmente gravi in danno del donante.
L'ingratitudine consiste in un comportamento del donatario che manifesti un sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastante con il senso di riconoscenza che, secondo la comune coscienza, dovrebbe improntarne l'atteggiamento.
L'art. 801 del Codice Civile prevede espressamente i fatti che legittimano la domanda di revocazione, e precisamente:
1. l'omicidio del coniuge, di un ascendente o di un discendente del donante, o l'averlo tentato nei confronti di questi o dello stesso donante
2. l'aver commesso un reato nei confronti del donante, per il quale la legge applica le disposizione sull'omicidio
3. la calunnia
4. l'ingiuria grave
5. l'aver arrecato un grave pregiudizio al patrimonio del donante
6. l'aver rifiutato indebitamente gli alimenti al donante in stato di bisogno.
L'ordinamento ammette la revoca della donazione solamente nei casi in cui risulta opportuno far prevalere interessi superiori rispetto all'affidamento su un contratto già concluso.
Tale deroga risulta, inoltre, giustificata dalla gratuità del contratto.
Risulta chiaro che, fuori dai casi previsti dalla legge, l'interesse alla stabilità della donazione debba prevalere e la donazione non può essere revocata.
In altre parole le ipotesi di revocazione previste dalla legge devono intendersi tassative.
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