La donazione non è irrevocabile, ed è impugnabile.
Colui che ha donato il bene, come ad esempio, un immobile, può revocare la donazione.
Non può farlo per un generico cambio d’idea, ma solo per casi espressamente previsti e che riguardano il manifestarsi di due tipologie di eventi: o perché sono sopraggiunti figli del donante dopo la donazione oppure per ingratitudine da parte di chi ha ricevuto il bene.
Anche in questo secondo caso, non si tratta della definizione di una generica ingratitudine, ma di termini compresi in un elenco tassativo: l’ ingiuria verso il donante; un grave pregiudizio al patrimonio, anche morale, del donante; il rifiuto di corrispondere alimenti dovuti per legge; l’omicidio o il tentato omicidio del donante o del suo coniuge o famigliare e altri reati equiparabili.
La donazione è impugnabile per diversi motivi: per reintegro della quota di legittima di un erede, con azione di riduzione e divisione dell’eredità; se il donante era minorenne o incapace di intendere o di volere o interdetto; se la donazione è avvenuta con l’inganno, oppure con la violenza sotto minaccia; se chi ha donato, lo ha fatto a seguito di un errore; se l’atto non è valido per vizio di forma, non rispetta cioè i requisiti formali e non è redatto da un Notaio.
Inoltre non si può donare un bene di cui ancora non si è in possesso, come ad esempio una quota della propria eredità futura, ad un coerede.
Il termine per impugnare la donazione è di 10 anni dalla morte del donatario, di 5 anni per tutte le altre cause.
L’impugnazione per nullità della forma non è soggetta a prescrizione; in tal caso, quindi, si può contestare la donazione indipendentemente dall’arco temporale trascorso.