L’impugnazione della donazione di un immobile è una contestazione che uno degli eredi può avviare, rivolgendosi direttamente a un giudice per la quota legittima.
Sì, solo gli eredi legittimi possono impugnare la donazione, al momento della morte del donante, poiché a loro spetta parte dell’eredità, a prescindere da quella che può essere la volontà del donante.
Ecco come si può impugnare la donazione di un immobile: azione di riduzione: consiste in un’azione giudiziaria che consente, all’erede riservatario a cui la donazione ha eroso la quota di legittima spettante, la ricostituzione della quota che a lui spetta di diritto.
Attraverso quest’azione di restituzione, il legittimario può richiedere la restituzione del bene anche a eventuali terzi a cui il donatario lo ha ceduto, dopo averlo ricevuto in donazione;
azione revocatoria: è quella intrapresa dai creditori del soggetto donante, nel caso in cui questo ultimo abbia ceduto i propri beni in donazione solo per liberarsi di loro.
I creditori potranno richiedere che l’atto di donazione venga dichiarato inefficace.
L’azione revocatoria è valida anche quando la donazione è stata compiuta prima dell’insorgere del debito, se si è in grado di dimostrare che essa è stata fatta proprio per impedire ai creditori di aggredire il bene del donante.
L’azione revocatoria è uno degli strumenti per impugnare la donazione di un immobile e non va confusa con la revoca della donazione, che è quella che può essere fatta, direttamente dal donante, in presenza di due gravi circostanze:
ingratitudine di chi ha ricevuto la donazione: il donatario compie atti gravi, come l’ingiuria e la calunnia, nei confronti del donante.
In tale circostanza, la revoca va esercitata entro un anno dal momento in cui il donante è venuto a conoscenza dell’atto che ho ha leso;
sopravvenienza di figli: il donante scopre di avere un figlio o un discendente oppure ha un nuovo figlio o nuovo discendente, oppure riconosce un figlio naturale o, infine, adotta un figlio minore di età.
Un modo c’è: il donante può simulare una vendita con uno degli eredi.
In tale maniera, gli altri eredi legittimi non potranno esercitare l’azione di restituzione dopo la morte del donante/venditore, a meno che riescano a dimostrare che il contratto era finto e frutto solo di una mera simulazione, che ha leso i loro diritti.
È possibile fare opposizione e impugnare la simulazione, e quindi il contratto, entro cinque anni dalla sua realizzazione.