Come si può invalidare un atto di donazione?

Alessandra Mazza
2025-08-10 16:12:08
Numero di risposte
: 19
L’atto di scioglimento per mutuo dissenso viene inteso da alcuni come un contratto diverso ed autonomo rispetto alla precedente donazione.
Si tratta, cioè, di un atto uguale e contrario alla donazione stipulata perchè il donante vestirebbe i panni del donatario e viceversa.
L’atto di mutuo dissenso inteso quale atto contrario a quello che si vuole sciogliere si trascrive presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ai sensi dell’art. 2643 Codice Civile.
Interpretare l’atto come contrarius actus sarebbe l’unico modo per sciogliere un contratto con effetti reali.
E’ difficile – se si segue questa teoria – dimostrare il c.d. animus donandi di chi dona indietro il bene.
Ancora, sia per la donazione originaria che per l’atto contrario troverebbero applicazione l’azione di riduzione, la collazione e la revocazione per sopravvenienza dei figli per cui entrambi gli atti potrebbero generare problematiche circa la commercialità del bene in quanto avrebbe doppia provenienza donativa.

Aaron Gatti
2025-08-02 06:49:13
Numero di risposte
: 18
La donazione invece non potrà essere impugnata dagli eredi: se non viola la quota di legittima; se il de cuius è ancora in vita; se è stata firmata la rinuncia all’azione di riduzione dopo la morte del donante; se sono passati 10 anni dall’apertura della successione.
La donazione può essere soggetta ad impugnazione o revoca.
L’impugnazione può essere proposta dagli eredi del donante, i quali, a causa della donazione, hanno visto ridursi la quota di legittima loro spettante.
La revoca invece è esercitata dal donante in alcuni casi previsti dalla legge, come ad esempio l’ingratitudine del donatario o la sopravvenienza di figli.
Infatti, sono escluse dalla revoca le donazioni avente carattere remuneratorio e quelle realizzate in occasione di matrimonio, cc.dd. obnuziali.
Non tutte le donazioni comunque possono essere revocate.

Fabrizio Ferri
2025-07-21 12:36:36
Numero di risposte
: 17
La donazione può essere impugnata quando sia stata ottenuta dal donatario tramite violenza fisica o psichica sul donante, il donante l'abbia compiuta per errore, per esempio in base a una presunta paternità che in seguito risulti non vera, se il donatario ha ricevuto la donazione tramite un comportamento doloso, in caso di incapacità di intendere e di volere del donante al momento della stipula dell'atto, per nullità, nel caso in cui la donazione sia stata stipulata senza rispettare le forme prescritte per legge.
Una donazione può essere impugnata entro 5 anni dalla stipula dell'atto, salvo nullità della forma che, invece, non è soggetta a prescrizione.
L'azione di riduzione di donazione spetta agli eredi legittimi o ai loro aventi causa nel caso in cui il de cuius, ancora in vita, nel donare una parte del proprio patrimonio abbia leso le quote di legittima, e quindi abbia donato ad un terzo una parte del patrimonio spettante invece agli altri eredi.
I termini per poter esercitare un'azione di riduzione sono invece di 10 anni dall'apertura della successione.
La donazione può essere impugnata anche attraverso l'azione revocatoria, detta anche azione pauliana.
Questa azione può essere intrapresa da eventuali creditori del donante.
Nel caso in cui un soggetto ceda i propri beni in donazione ad un soggetto terzo per liberarsi di creditori, questi potranno richiedere l'inefficacia della donazione tramite l'azione revocatoria.
Le condizione per poterla avviare sono due: che il donante ricorra alla donazione consapevole di provocare un pregiudizio al creditore, che alla donazione consegua un effettivo danno economico per il creditore.
L'azione revocatoria può essere intrapresa anche per una donazione antecedente all'insorgenza del debito, a patto che possa essere dimostrato che il trasferimento dei beni sia stato coscientemente compiuto per evitare al creditore di aggredire i beni del donante.
Il termine di prescrizione per l'azione revocatoria è di 5 anni.

Folco Coppola
2025-07-18 15:11:24
Numero di risposte
: 17
L’impugnazione della donazione di un immobile è una contestazione che uno degli eredi può avviare, rivolgendosi direttamente a un giudice per la quota legittima.
Sì, solo gli eredi legittimi possono impugnare la donazione, al momento della morte del donante, poiché a loro spetta parte dell’eredità, a prescindere da quella che può essere la volontà del donante.
Ecco come si può impugnare la donazione di un immobile: azione di riduzione: consiste in un’azione giudiziaria che consente, all’erede riservatario a cui la donazione ha eroso la quota di legittima spettante, la ricostituzione della quota che a lui spetta di diritto.
Attraverso quest’azione di restituzione, il legittimario può richiedere la restituzione del bene anche a eventuali terzi a cui il donatario lo ha ceduto, dopo averlo ricevuto in donazione;
azione revocatoria: è quella intrapresa dai creditori del soggetto donante, nel caso in cui questo ultimo abbia ceduto i propri beni in donazione solo per liberarsi di loro.
I creditori potranno richiedere che l’atto di donazione venga dichiarato inefficace.
L’azione revocatoria è valida anche quando la donazione è stata compiuta prima dell’insorgere del debito, se si è in grado di dimostrare che essa è stata fatta proprio per impedire ai creditori di aggredire il bene del donante.
L’azione revocatoria è uno degli strumenti per impugnare la donazione di un immobile e non va confusa con la revoca della donazione, che è quella che può essere fatta, direttamente dal donante, in presenza di due gravi circostanze:
ingratitudine di chi ha ricevuto la donazione: il donatario compie atti gravi, come l’ingiuria e la calunnia, nei confronti del donante.
In tale circostanza, la revoca va esercitata entro un anno dal momento in cui il donante è venuto a conoscenza dell’atto che ho ha leso;
sopravvenienza di figli: il donante scopre di avere un figlio o un discendente oppure ha un nuovo figlio o nuovo discendente, oppure riconosce un figlio naturale o, infine, adotta un figlio minore di età.
Un modo c’è: il donante può simulare una vendita con uno degli eredi.
In tale maniera, gli altri eredi legittimi non potranno esercitare l’azione di restituzione dopo la morte del donante/venditore, a meno che riescano a dimostrare che il contratto era finto e frutto solo di una mera simulazione, che ha leso i loro diritti.
È possibile fare opposizione e impugnare la simulazione, e quindi il contratto, entro cinque anni dalla sua realizzazione.

Maika Bruno
2025-07-07 01:36:32
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: 12
La donazione è irrevocabile, ma in alcuni casi può essere revocata, annullata o dichiarata nulla.
Il donante può revocare la donazione se, al momento in cui l’ha effettuata, non aveva o non sapeva di avere un figlio.
La revoca non è possibile se la nascita riguarda il secondo figlio.
L’azione può essere esperita entro 2 anni dalla donazione.
Il donante può revocare la donazione se il donatario si è reso responsabile di ingratitudine.
L’azione può essere esperita entro 1 anno da quando il donante è venuto a conoscenza del fatto da cui l’ingratitudine scaturisce.
I creditori del donante possono revocare la donazione quando questa è realizzata allo scopo di sottrarre il bene al pignoramento.
La donazione può essere annullata dal donante entro 5 anni, quando è affetta da un vizio di volontà.
L’azione di nullità non ha termini: può essere esperita da chiunque vi abbia interesse e in qualsiasi momento.
Essa però può essere intrapresa solo nei confronti delle donazioni di immobili o di non modico valore che siano avvenute senza l’atto notarile e/o in assenza di due testimoni.
Il mancato rispetto, infatti, di tale requisito di forma rende l’atto nullo.

Fulvio Pellegrini
2025-07-07 00:20:48
Numero di risposte
: 19
La revoca è un’azione legale che consente al donante di riprendersi il bene donato.
Le cause principali per cui si può richiedere la revoca di una donazione sono:
Ingratitudine del Donatario: Se il donatario si dimostra gravemente ingrato verso il donante, quest’ultimo può richiedere la revoca della donazione.
L’annullamento di una donazione avviene quando si verifica un vizio nel processo di donazione che ne compromette la validità legale.
Le principali cause di annullamento sono:
Vizi del Consenso: Se la donazione è stata effettuata sotto minaccia, coercizione o errore, può essere annullata.
Incapacità del Donante: Se il donante era incapace di intendere e di volere al momento della donazione, l’atto può essere annullato.
Mancanza di Forma: Le donazioni devono rispettare determinate formalità legali per essere valide.
Se queste formalità non sono state rispettate, la donazione può essere annullata.
Per revocare o annullare una donazione, è necessario seguire una procedura legale specifica:
Consultare un Avvocato: Il primo passo è consultare un avvocato specializzato in diritto civile per esaminare il caso e determinare se ci sono i presupposti legali per la revoca o l’annullamento.
Presentare una Domanda al Tribunale: Se ci sono le basi per procedere, l’avvocato presenterà una domanda al tribunale competente.
Il tribunale esaminerà le prove e deciderà se accogliere la richiesta.
Attendere la Decisione del Tribunale: Il processo può richiedere tempo, a seconda della complessità del caso e della mole di lavoro del tribunale.
È importante essere pazienti e seguire le indicazioni legali fornite dal proprio avvocato.
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