La revoca per sopravvenienza di figli può domandarsi quando il donante non aveva figli al tempo in cui è avvenuta la donazione.
La legge riconosce al donante la possibilità di revocare la donazione nella presunzione che lo stesso, al momento in cui è stata effettuata, non poteva adeguatamente valutare l'interesse alla cura filiale, non avendo ancora conosciuto il sentimento di amore filiale e la dedizione che esso determina.
La revoca per ingratitudine, invece, si può domandare quando colui il quale ha ricevuto la donazione abbia tenuto alcuni comportamenti particolarmente gravi in danno del donante.
L'ingratitudine consiste in un comportamento del donatario che manifesti un sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastante con il senso di riconoscenza che, secondo la comune coscienza, dovrebbe improntarne l'atteggiamento.
L'art. 801 del Codice Civile prevede espressamente i fatti che legittimano la domanda di revocazione, e precisamente: l'omicidio del coniuge, di un ascendente o di un discendente del donante, o l'averlo tentato nei confronti di questi o dello stesso donante, l'aver commesso un reato nei confronti del donante, per il quale la legge applica le disposizione sull'omicidio, la calunnia, l'ingiuria grave, l'aver arrecato un grave pregiudizio al patrimonio del donante, l'aver rifiutato indebitamente gli alimenti al donante in stato di bisogno.
L'ordinamento ammette la revoca della donazione solamente nei casi in cui risulta opportuno far prevalere interessi superiori rispetto all'affidamento su un contratto già concluso.
Risulta chiaro che, fuori dai casi previsti dalla legge, l'interesse alla stabilità della donazione debba prevalere e la donazione non può essere revocata.