Quando la donazione non è più impugnabile?

Demis Grasso
2025-08-01 17:50:59
Numero di risposte
: 11
Il termine per impugnare la donazione è di 10 anni dalla morte del donatario, di 5 anni per tutte le altre cause.
L’impugnazione per nullità della forma non è soggetta a prescrizione, in tal caso, quindi, si può contestare la donazione indipendentemente dall’arco temporale trascorso.
Solitamente si procede in tribunale, ma è possibile anche cercare in primis un accordo stragiudiziale.
Va ricordato infine, che proprio a causa della possibilità dell’impugnazione, le banche non erogano mutui su immobili che sono stati oggetto di una donazione, poiché se chi lo ha ricevuto in dono e lo ha venduto non ha fondi per risarcire gli eredi, chi lo ha acquistato dal beneficiario deve per legge restituirlo.
L’impugnazione per nullità della forma non è soggetta a prescrizione.
In tal caso, quindi, si può contestare la donazione indipendentemente dall’arco temporale trascorso.

Ugo Benedetti
2025-07-21 18:20:27
Numero di risposte
: 20
La donazione può essere impugnata entro 10 anni dalla morte del donante o 20 anni dalla trascrizione della donazione.
L’erede che lamenta una lesione della legittima, può chiedere la restituzione dell’immobile o il pagamento della quota corrispondente.
Se l’immobile è stato venduto la richiesta risarcitoria coinvolge anche il nuovo proprietario che sebbene incolpevole si trova costretto a risarcire l’erede.
La rinuncia è possibile solo dopo la morte del donante, art. 557 codice civile.
La rinuncia è irrevocabile e non può essere impugnata da aventi causa.
La donazione può essere impugnata solo dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa, che hanno subito una lesione della quota di legittima, comma 1 art. 557 codice civile.

Lamberto Fabbri
2025-07-19 18:26:05
Numero di risposte
: 10
Una donazione può essere impugnata entro 5 anni dalla stipula dell'atto, salvo nullità della forma che, invece, non è soggetta a prescrizione. I termini per poter esercitare un'azione di riduzione sono invece di 10 anni dall'apertura della successione. Il termine di prescrizione per l'azione revocatoria è di 5 anni. La donazione può essere impugnata quando sia stata ottenuta dal donatario tramite violenza fisica o psichica sul donante, il donante l'abbia compiuta per errore, per esempio in base a una presunta paternità che in seguito risulti non vera, se il donatario ha ricevuto la donazione tramite un comportamento doloso, in caso di incapacità di intendere e di volere del donante al momento della stipula dell'atto, per nullità, nel caso in cui la donazione sia stata stipulata senza rispettare le forme prescritte per legge. La revoca di una donazione è una possibilità che la legge ammette soltanto nei casi di indegnità o ingratitudine del donatario oppure per sopravvenienza di figli ignoti al momento della stipula dell'atto di donazione.

Noel Costa
2025-07-07 05:58:45
Numero di risposte
: 13
Fino a prima di questa modifica normativa, se il donatario vendeva un bene ricevuto in donazione e non erano trascorsi 20 anni dalla donazione, i legittimari potevano agire contro l’acquirente e richiedere la restituzione del bene, incluso l’annullamento delle eventuali ipoteche bancarie. Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2024, se una donazione è considerata lesiva della quota di legittima, l’erede legittimario non potrà più agire contro il terzo acquirente del bene donato. Invece, dovrà sperare che il donatario sia in grado di restituire il valore del bene. Se il donatario è insolvente, i legittimari non potranno più rivolgersi a eventuali acquirenti successivi del bene. La modifica non elimina l’azione di riduzione, che può essere ancora esercitata contro il donatario, ma cancella l’azione di restituzione contro il terzo acquirente.

Filippo D'angelo
2025-07-07 01:43:51
Numero di risposte
: 21
La donazione non potrà essere impugnata dagli eredi se non viola la quota di legittima.
Se il de cuius è ancora in vita, la donazione non potrà essere impugnata dagli eredi.
Se è stata firmata la rinuncia all’azione di riduzione dopo la morte del donante, la donazione non potrà essere impugnata dagli eredi.
Se sono passati 10 anni dall’apertura della successione, la donazione non potrà essere impugnata dagli eredi.
Il legislatore prevede che, in caso di sopravvenienza di un figlio, le donazioni possono essere revocate nel termine di 5 anni.
In caso invece di revoca per ingratitudine, la stessa deve avvenire nel termine di 1 anno.
Sono escluse dalla revoca le donazioni avente carattere remuneratorio e quelle realizzate in occasione di matrimonio.
Quanto alle ipotesi di impugnazione da parte dei creditori, la stessa non è consentita se il debitore ha altri beni pignorabili, idonei comunque a soddisfare le pretese creditorie.
Sono trascorsi almeno 5 anni dalla donazione, la stessa non è consentita.
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