L’Agenzia delle Entrate, lo scorso 24 febbraio, ha fornito un opportuno chiarimento relativamente alle agevolazioni previste ai fini Iva dal comma 11, dell’art. 9-bis del D.L. 50/2017, per i contribuenti che hanno aderito al patto con il Fisco per il biennio 2024/2025.
Il richiamato comma 11 dell’art. 9-bis del D.L. 50/2017 riconosce, in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale e in applicazione degli indici di affidabilità fiscale, taluni benefici e, in particolare, l’esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti Iva per un ammontare non superiore a 70.000 euro annui e l’esonero dall'apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a 70.000 euro annui.
Il comma 3 dell’art. 19 del d.lgs.13/2024 dispone che, per i periodi d'imposta oggetto dell’accordo, sono riconosciuti i benefici, compresi quelli relativi all'Iva, indicati nel richiamato comma 11 dell’art. 9-bis.
Appare chiaro che l’applicazione del citato regime premiale deve ritenersi spettante anche nel caso di mancato raggiungimento del punteggio Isa, sempreché il contribuente abbia aderito all’accordo con il Fisco.
La conseguenza è che il contribuente, che aderisce al concordato preventivo biennale, guadagna l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti di ammontare non superiore a 70.000 euro annui, relativamente all’Iva, e per un importo non superiore a 50.000 euro annui per le imposte dirette e l’Irap e l’esonero dall’apposizione del visto di conformità o dall’ottenimento della garanzia per i rimborsi Iva di ammontare non superiore a 70.000 euro.
L’Agenzia delle Entrate ritiene che i contribuenti interessati possano avvalersi dei detti benefici già a partire dal primo dei due anni di decorrenza del concordato, poiché l’adesione all’accordo è eseguita nel corso di detto primo anno e, quindi, ben prima del termine di presentazione del relativo modello dichiarativo Iva.
Se l’adesione al concordato preventivo risulta effettuata nel 2024, il beneficio dell'esonero dall’apposizione del visto di conformità può trovare la corretta applicazione già con riferimento al credito Iva che emerge dalla dichiarazione Iva 2025, riferibile all’anno di imposta 2024.