Quando può essere annullata una donazione?

Sibilla Bianco
2025-07-16 11:41:27
Numero di risposte
: 9
La donazione può essere revocata soltanto in due ipotesi: per ingratitudine; per sopravvenienza di figli. La revoca della donazione per ingratitudine può avere luogo unicamente nei casi di indegnità del donatario ovvero in quelle in cui questi abbia dolosamente arrecato danno al donante o non gli abbia corrisposto gli alimenti. La revoca della donazione per sopravvenienza di figli, invece, può avere luogo esclusivamente nei casi in cui il donante non aveva o ignorava di avere figli al tempo della donazione quando il figlio poi sopravviene ovvero in realtà già esisteva ma il donante lo ignorava, nonchè quando, successivamente alla donazione, il donante riconosce un figlio. Non possono, tuttavia, essere revocate per ingratitudine o sopravvenienza di figlio le donazioni rimuneratorie e quelle fatte in funzione di un matrimonio. Una volta revocata la donazione, il donatario deve restituire i beni in natura, se questi esistono ancora, ovvero, se li ha già ceduti, deve restituirne il valore che avevano al tempo della donazione.

Luciano De luca
2025-07-07 03:07:00
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: 10
La revoca per sopravvenienza di figli può domandarsi quando il donante non aveva figli al tempo in cui è avvenuta la donazione.
La legge riconosce al donante la possibilità di revocare la donazione nella presunzione che lo stesso, al momento in cui è stata effettuata, non poteva adeguatamente valutare l'interesse alla cura filiale, non avendo ancora conosciuto il sentimento di amore filiale e la dedizione che esso determina.
La revoca per ingratitudine si può domandare quando colui il quale ha ricevuto la donazione abbia tenuto alcuni comportamenti particolarmente gravi in danno del donante.
L'art. 801 del Codice Civile prevede espressamente i fatti che legittimano la domanda di revocazione, e precisamente:
1. l'omicidio del coniuge, di un ascendente o di un discendente del donante, o l'averlo tentato nei confronti di questi o dello stesso donante
2. l'aver commesso un reato nei confronti del donante, per il quale la legge applica le disposizione sull'omicidio
3. la calunnia
4. l'ingiuria grave
5. l'aver arrecato un grave pregiudizio al patrimonio del donante
6. l'aver rifiutato indebitamente gli alimenti al donante in stato di bisogno.
L'ordinamento ammette la revoca della donazione solamente nei casi in cui risulta opportuno far prevalere interessi superiori rispetto all'affidamento su un contratto già concluso.
Tale deroga risulta, inoltre, giustificata dalla gratuità del contratto.
Risulta chiaro che, fuori dai casi previsti dalla legge, l'interesse alla stabilità della donazione debba prevalere e la donazione non può essere revocata.
In altre parole le ipotesi di revocazione previste dalla legge devono intendersi tassative.

Diamante Ferrara
2025-07-07 02:26:29
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: 9
La donazione invece non potrà essere impugnata dagli eredi: se non viola la quota di legittima; se il de cuius è ancora in vita; se è stata firmata la rinuncia all’azione di riduzione dopo la morte del donante; se sono passati 10 anni dall’apertura della successione.
Quanto invece alle ipotesi di impugnazione da parte dei creditori, la stessa non è consentita nei seguenti casi: il debitore ha altri beni pignorabili, idonei comunque a soddisfare le pretese creditorie; sono trascorsi almeno 5 anni dalla donazione.
Non tutte le donazioni comunque possono essere revocate.
Infatti, sono escluse dalla revoca le donazioni avente carattere remuneratorio e quelle realizzate in occasione di matrimonio, cc.dd. obnuziali.
Quanto alle donazioni remuneratorie, trattasi di quelle elargizioni fatte a favore del donatario come segno di riconoscimento per un’azione da lui compiuta a favore o a vantaggio del donante.
Con riferimento invece alle donazioni fatte in occasione di un matrimonio, queste vengono qualificate come regali di nozze agli sposi e, essendo mosse esclusivamente da uno spirito di liberalità, non possono essere revocate.

Radames Sorrentino
2025-07-07 01:31:17
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: 6
La donazione può essere annullata in determinati casi, ad esempio, si tratta di un atto uguale e contrario alla donazione stipulata perchè il donante vestirebbe i panni del donatario e viceversa.
E’ un contratto ad efficacia ex nunc, quindi non retroattivo: non si annullano cioè gli effetti prodotti dalla donazione, che restano validi, ma si realizza una retrodonazione per cui il bene torna nella titolarità dell’allora donante.
Gli effetti della donazione sarebbero quindi validi dalla sua stipula sino alla data di stipula del contratto di mutuo dissenso, momento da cui decorrono gli effetti di quest’ultimo contratto.
E’ difficile – se si segue questa teoria – dimostrare il c.d. animus donandi di chi dona indietro il bene.
Ancora, sia per la donazione originaria che per l’atto contrario troverebbero applicazione l’azione di riduzione, la collazione e la revocazione per sopravvenienza dei figli per cui entrambi gli atti potrebbero generare problematiche circa la commercialità del bene in quanto avrebbe doppia provenienza donativa.
Parte della dottrina ritiene applicabile lo scioglimento di un contratto con mutuo dissenso solo per quei contratti che non abbiano trasferito, costituito ovvero modificato diritti reali.
In considerazione di ciò, interpretare l’atto come contrarius actus sarebbe l’unico modo per sciogliere un contratto con effetti reali.

Demis Montanari
2025-07-07 00:12:56
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: 12
La donazione può essere impugnata quando sia stata ottenuta dal donatario tramite violenza fisica o psichica sul donante, il donante l'abbia compiuta per errore, per esempio in base a una presunta paternità che in seguito risulti non vera, se il donatario ha ricevuto la donazione tramite un comportamento doloso, in caso di incapacità di intendere e di volere del donante al momento della stipula dell'atto, per nullità, nel caso in cui la donazione sia stata stipulata senza rispettare le forme prescritte per legge.
Una donazione può essere impugnata entro 5 anni dalla stipula dell'atto, salvo nullità della forma che, invece, non è soggetta a prescrizione.
I termini per poter esercitare un'azione di riduzione sono invece di 10 anni dall'apertura della successione.
La revoca di una donazione è una possibilità che la legge ammette soltanto nei casi di indegnità o ingratitudine del donatario oppure per sopravvenienza di figli ignoti al momento della stipula dell'atto di donazione.
L'azione di riduzione di donazione spetta agli eredi legittimi o ai loro aventi causa nel caso in cui il de cuius, ancora in vita, nel donare una parte del proprio patrimonio abbia leso le quote di legittima, e quindi abbia donato ad un terzo una parte del patrimonio spettante invece agli altri eredi.
Capita però che le donazioni vengano concesse a soggetti non legittimari e che superino la quota di cui il de cuius avrebbe potuto disporre liberamente: in questo caso i legittimari potranno quindi richiedere che la donazione venga ridotta fino al raggiungimento della quota di la quale il de cuius avrebbe potuto disporre liberamente.
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