Quando una donazione è invalida?

Caterina Grasso
2025-07-31 20:07:50
Numero di risposte
: 20
La donazione può essere nulla per:
– mancanza di uno degli elementi essenziali;
– causa illecita o oggetto illecito, impossibile o indeterminabile;
– contrastato con una norma imperativa.
La donazione deve avere la forma dell’atto pubblico, alla presenza di due testimoni, altrimenti è nulla per mancanza di forma.
Altro elemento che rende nulla la donazione è il motivo illecito, disciplinato dall’art. 788 Cod. Civ., nelle ipotesi in cui l’intento illecito risulti dall’atto, o comunque si possa desumere interpretando la volontà del donante risultante dall’atto, e sia stato il solo a determinare la liberalità del donante.
La donazione, inoltre, deve avere per oggetto tutti i beni esistenti in concreto del donante: le donazioni di beni futuri e di beni altrui sono nulle.
La donazione di cosa in tutto o in parte altrui è nulla per mancanza di causa donandi, salvo che l’altruità del bene sia nota alle parti e risulti dal titolo.
In questi casi, dunque, la donazione è nulla e sarà sempre impugnabile da chiunque vi abbia interesse, senza decadenze.

Sasha Giordano
2025-07-21 22:41:26
Numero di risposte
: 15
Una donazione è invalida quando manca uno o più degli elementi essenziali, quando la causa è illecita, quando l'oggetto è illecito, impossibile o indeterminabile, o quando è in contrasto con una norma imperativa.
La nullità può essere fatta valere in qualsiasi momento e da chiunque, dato che è la conseguenza dei vizi estremamente gravi.
L'annullabilità della donazione può farsi valere mediante l'esperimento dell'azione di annullamento, entro cinque anni, allorché si reputi viziato uno o più degli elementi essenziali della donazione.
Sostanzialmente, si ha annullabilità per incapacità delle parti e per vizi della volontà.
La responsabilità del donante per l'inadempimento o il ritardo nell'eseguire la donazione è soggetta a una disciplina meno rigorosa rispetto a quella sancita per ogni altro tipo di contratto.
Il codice civile limita la responsabilità del donante alle sole ipotesi di dolo o colpa grave.

Eufemia Villa
2025-07-18 18:38:08
Numero di risposte
: 18
La donazione è un contratto non certo privo di effetti, anche di lungo termine.
Di fatti, con tale contratto, il donante, intuibilmente, si obbliga a eseguire la donazione.
Il codice civile contempla due ipotesi: l’annullabilità per i vizi meno rilevanti e la nullità per quelli ritenuti più gravi.
L’annullabilità per i vizi meno rilevanti può farsi valere attraverso l’esperimento dell’azione di annullamento, entro il termine di cinque anni, se viene reputato viziato uno o più degli elementi essenziali della donazione.
La nullità per i vizi ritenuti più gravi può invece essere fatta valere in qualsiasi momento e da chiunque, considerato che viene intesa come la conseguenza dei vizi estremamente gravi come la mancanza di uno o più degli elementi essenziali, l’illiceità della causa, l’illiceità, impossibilità o indeterminabilità dell’oggetto, o ancora il contrasto con una norma imperativa.
La legge consente inoltre anche alle persone giuridiche di fare donazioni e di riceverle.
Per quanto poi riguarda la forma delle donazioni, fatta eccezione per quelle di valore modico, la forma prescritta dal codice è l’atto pubblico, redatto da un notaio o da altro pubblico ufficiale legittimato a attribuire al documento una pubblica fede.
La legge richiede altresì che sia rogata alla presenza di due testimoni.

Pierfrancesco Barone
2025-07-07 03:21:52
Numero di risposte
: 21
La donazione è nulla se manca uno dei suoi elementi essenziali.
Sa ha causa illecita, o oggetto illecito, impossibile, indeterminabile.
Se contrasta con una norma imperativa.
L'onere illecito o impossibile determinante rende nulla la donazione.
L'illiceità del motivo è rilevante ai fini dell'invalidità, quando il motivo è stato determinante.
La donazione è annullabile quando qualche suo elemento essenziale è viziato.
L'errore sul motivo della donazione è causa di annullabilità, se il motivo risulta dall'atto e sia il solo che ha determinato il donante a compiere la liberalità.

Erminia Bruno
2025-07-07 03:18:51
Numero di risposte
: 16
La donazione è invalida se non viene fatta per atto pubblico, come previsto dall’art 782 del codice civile. L’art 782 prevede l’atto pubblico a pena di nullità, quindi se il trasferimento del denaro viene semplicemente eseguito mediante un bonifico bancario, c’è il rischio che l’operazione venga “rimessa in discussione”, magari ad iniziativa di chi si assume danneggiato dalla donazione priva dei requisiti di forma previsti dal codice civile. Tuttavia, l’art. 783 precisa che non occorre l’atto pubblico di donazione quando la donazione è “di modico valore”, “modicità” che deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante. La nullità della donazione si verifica se non si rispettano le formalità previste dalla legge, come ad esempio l’assistenza di due testimoni aventi la capacità di agire, maggiorenni, residenti in Italia, non interessati all’atto di donazione. Inoltre, la donazione può essere invalida se non viene rispettata la normativa che limita l’uso del denaro contante.
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