Quando una donazione non è più impugnabile?

Erminio Bellini
2025-07-23 05:02:25
Numero di risposte
: 16
Quando una donazione non viola la quota di legittima, la stessa non potrà essere impugnata dagli eredi.
Se il de cuius è ancora in vita, la donazione non potrà essere impugnata dagli eredi.
Se è stata firmata la rinuncia all’azione di riduzione dopo la morte del donante, la donazione non potrà essere impugnata dagli eredi.
Se sono passati 10 anni dall’apertura della successione, la donazione non potrà essere impugnata dagli eredi.
Il debitore ha altri beni pignorabili, idonei comunque a soddisfare le pretese creditorie, la donazione non potrà essere impugnata dai creditori.
Sono trascorsi almeno 5 anni dalla donazione, la donazione non potrà essere impugnata dai creditori.
Sono escluse dalla revoca le donazioni aventi carattere remuneratorio e quelle realizzate in occasione di matrimonio.
Quanto alle donazioni remuneratorie, trattasi di quelle elargizioni fatte a favore del donatario come segno di riconoscimento per un’azione da lui compiuta a favore o a vantaggio del donante.
Con riferimento invece alle donazioni fatte in occasione di un matrimonio, queste vengono qualificate come regali di nozze agli sposi e, essendo mosse esclusivamente da uno spirito di liberalità, non possono essere revocate.

Leone Sanna
2025-07-18 10:19:09
Numero di risposte
: 25
Una donazione può essere impugnata entro 5 anni dalla stipula dell'atto, salvo nullità della forma che, invece, non è soggetta a prescrizione. I termini per poter esercitare un'azione di riduzione sono invece di 10 anni dall'apertura della successione. Il termine di prescrizione per l'azione revocatoria è di 5 anni. La donazione può essere impugnata quando sia stata ottenuta dal donatario tramite violenza fisica o psichica sul donante, il donante l'abbia compiuta per errore, per esempio in base a una presunta paternità che in seguito risulti non vera, se il donatario ha ricevuto la donazione tramite un comportamento doloso, in caso di incapacità di intendere e di volere del donante al momento della stipula dell'atto, per nullità, nel caso in cui la donazione sia stata stipulata senza rispettare le forme prescritte per legge.

Caligola Rossi
2025-07-07 05:55:36
Numero di risposte
: 17
La donazione può essere impugnata entro 10 anni dalla morte del donante o 20 anni dalla trascrizione della donazione.
L’erede che lamenta una lesione della legittima, può chiedere la restituzione dell’immobile o il pagamento della quota corrispondente.
La donazione può essere impugnata solo dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa, che hanno subito una lesione della quota di legittima.
È possibile rendere una donazione non impugnabile da eredi, se i legittimari firmano la rinuncia all’azione di riduzione per lesione della legittima.
La rinuncia è possibile solo dopo la morte del donante, ed è irrevocabile e non può essere impugnata da aventi causa.

Sabrina Costa
2025-07-07 04:44:43
Numero di risposte
: 13
Fino a prima di questa modifica normativa, se il donatario vendeva un bene ricevuto in donazione e non erano trascorsi 20 anni dalla donazione, i legittimari potevano agire contro l’acquirente e richiedere la restituzione del bene, incluso l’annullamento delle eventuali ipoteche bancarie. Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2024, se una donazione è considerata lesiva della quota di legittima, l’erede legittimario non potrà più agire contro il terzo acquirente del bene donato. La modifica non elimina l’azione di riduzione, che può essere ancora esercitata contro il donatario, ma cancella l’azione di restituzione contro il terzo acquirente. L’obiettivo della riforma è garantire una maggiore sicurezza nella circolazione dei beni, in particolare degli immobili, e nella protezione del credito bancario. In generale, la riforma punta a favorire la circolazione dei beni a scapito della protezione dei diritti dei legittimari e dei donatari.

Mariapia Fabbri
2025-07-07 03:39:23
Numero di risposte
: 15
Il termine per impugnare la donazione è di 10 anni dalla morte del donatario, di 5 anni per tutte le altre cause.
L’impugnazione per nullità della forma non è soggetta a prescrizione; in tal caso, quindi, si può contestare la donazione indipendentemente dall’arco temporale trascorso.
Solitamente si procede in tribunale, ma è possibile anche cercare in primis un accordo stragiudiziale.
Va ricordato infine, che proprio a causa della possibilità dell’impugnazione, le banche non erogano mutui su immobili che sono stati oggetto di una donazione, poiché se chi lo ha ricevuto in dono e lo ha venduto non ha fondi per risarcire gli eredi, chi lo ha acquistato dal beneficiario deve per legge restituirlo.
Inoltre non si può donare un bene di cui ancora non si è in possesso, come ad esempio una quota della propria eredità futura, ad un coerede.
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