Quanti anni devono passare per una donazione non può essere più impugnabile?

Grazia Amato
2025-08-11 23:43:55
Numero di risposte
: 29
Il termine per impugnare la donazione è di 10 anni dalla morte del donatario, di 5 anni per tutte le altre cause.
L’impugnazione per nullità della forma non è soggetta a prescrizione; in tal caso, quindi, si può contestare la donazione indipendentemente dall’arco temporale trascorso.
Il termine per impugnare la donazione è di 10 anni dalla morte del donatario, di 5 anni per tutte le altre cause.
L’impugnazione per nullità della forma non è soggetta a prescrizione.
Non è irrevocabile, ed è impugnabile.
Casi specifici di revocabilità ed impugnabilità.
La donazione è impugnabile per diversi motivi.
Il termine per impugnare la donazione è di 10 anni dalla morte del donatario.
L’impugnazione per nullità della forma non è soggetta a prescrizione.
La donazione è impugnabile per diversi motivi: per reintegro della quota di legittima di un erede, con azione di riduzione e divisione dell’eredità.
In tal caso, quindi, si può contestare la donazione indipendentemente dall’arco temporale trascorso.
Inoltre non si può donare un bene di cui ancora non si è in possesso.
Solitamente si procede in tribunale.
Il termine per impugnare la donazione è di 10 anni dalla morte del donatario.

Caligola Gentile
2025-08-08 05:12:26
Numero di risposte
: 18
L’azione di restituzione può essere esercitata entro 20 anni dal momento della donazione.
L’impugnazione della donazione può avvenire qualora il donante sia ancora in vita.
In questo caso non è necessario far partire il termine di prescrizione dal momento della morte del de cuius.
La prescrizione si sospende quando gli eredi effettuino l’impugnazione della donazione tramite un atto stragiudiziale.
Il momento da cui si può essere sicuri di non vedersi impugnata la donazione sono 10 anni dalla data di decesso o 20 anni dalla data della donazione.
Durante questo periodo non deve essere stata esercitata un’opposizione da parte degli eredi.
Gli eredi possono rinunciare ad esercitare l’azione di riduzione se lo desiderano.
L’azione di riduzione va proposta dopo la morte del donante e va esercitata entro 10 anni dal momento del decesso.

Antonia Marchetti
2025-08-01 16:36:45
Numero di risposte
: 23
Una donazione può essere impugnata entro 5 anni dalla stipula dell'atto, salvo nullità della forma che, invece, non è soggetta a prescrizione.
I termini per poter esercitare un'azione di riduzione sono invece di 10 anni dall'apertura della successione.
Il termine di prescrizione per l'azione revocatoria è di 5 anni.

Irene Neri
2025-07-22 18:37:18
Numero di risposte
: 17
20 anni dalla data di donazione: questo tempo è valido a condizione che il donante sia ancora in vita.
10 anni dal decesso del “de cuius” (il donante): questo tempo è valido e parte dalla data di morte del donante.
Il termine di prescrizione per l’azione revocatoria è di cinque anni.
È possibile fare opposizione e impugnare la simulazione, e quindi il contratto, entro cinque anni dalla sua realizzazione.

Vania Cattaneo
2025-07-16 07:58:50
Numero di risposte
: 19
Se non viola la quota di legittima
se il de cuius è ancora in vita
se è stata firmata la rinuncia all’azione di riduzione dopo la morte del donante
se sono passati 10 anni dall’apertura della successione.
Sono trascorsi almeno 5 anni dalla donazione.

Ubaldo Lombardo
2025-07-07 01:55:32
Numero di risposte
: 15
I creditori del donatario hanno cinque anni di tempo per rifarsi sulla donazione dal momento della sua sottoscrizione, mentre i legittimi eredi che desiderano procedere a una impugnazione della donazione hanno a disposizione dieci anni dal momento della morte del donatario.
Nel caso in cui la transazione sia stata effettuata senza rispettare i necessari requisiti di forma – se, per esempio, è avvenuta a titolo privato senza la presenza del notaio – l’atto è automaticamente nullo e la donazione è impugnabile da chiunque senza limiti di tempo.
L’impugnazione di donazione prima della morte del donante non è possibile: l’azione legale può essere intrapresa solo dopo il suo decesso ed entro il limite di dieci anni.
Nel caso in cui il donatario avesse già provveduto a vendere a terzi l’immobile ricevuto in donazione, la legge stabilisce che se il donatario non riesce a soddisfare le richieste dei legittimari con il proprio patrimonio i nuovi acquirenti saranno tenuti alla restituzione del bene: è questo uno dei motivi per cui è estremamente difficile riuscire a vendere una casa donata a meno che non siano trascorsi almeno dieci anni dal decesso del donante.
La donazione può essere revocata per sopravvenienza di figli nel caso in cui il donante venga a sapere di un discendente di cui era all’oscuro, riconosca un figlio naturale, adotti un figlio minorenne o abbia un nuovo figlio.
In tutte queste eventualità il donante avrà cinque anni di tempo per procedere alla revoca della donazione.
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