Il termine di un anno, previsto dall'art. 802 c.c. per proporre la domanda di revocazione della donazione per causa di ingratitudine, è un termine di decadenza e non di prescrizione.
Il termine previsto a pena di decadenza dall'art. 802 c.c. decorre dal momento in cui il donante abbia acquisito la piena e sicura consapevolezza del compimento da parte del donatario di uno degli atti che legittimano l'esercizio del relativo diritto.
In tema di revocazione della donazione per ingratitudine, il termine di un anno previsto dall'art. 802 cod. civ. per la proposizione della domanda - decorrente dal momento in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione - è fissato a pena di decadenza.
Il termine di decadenza di un anno, previsto dall'art. 802 c.c., decorre da quando il donante è pienamente consapevole del compimento, da parte del donatario, dei fatti che legittimano la revoca della donazione.
Ai fini della decorrenza del termine per proporre domanda di revocazione della donazione per ingratitudine, allorquando il donatario si è reso colpevole di ingiuria grave, non è sufficiente che del fatto ingiurioso il donante abbia vaghe e generiche notizie, essendo, invece, rilevante la completa conoscenza di fatti e circostanze tali da determinare in lui la certezza di aver subito «ingiuria grave» da parte del donatario.
In tema di revocazione della donazione per ingratitudine, determinata da una pluralità di atti ingiuriosi rivolti verso il donante e tra loro strettamente connessi, il termine annuale di decadenza per la proposizione della domanda, ex art. 802 c.c., decorre dal momento in cui l'offesa raggiunge un livello tale da non poter essere più ragionevolmente tollerata, secondo una valutazione di normalità.