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Cosa sono le pertinenze accessorie?

Marco Leone
Marco Leone
2025-07-07 13:20:24
Numero di risposte : 7
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Le pertinenze sono espressamente definite dall’art. 817 del Codice civile, il cui testo è il seguente: “Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima. Tra i due immobili deve sussistere il c.d. vincolo di pertinenzialità, di tipo economico funzionale, che è costituito da due elementi: oggettivo (l’idoneità del bene a svolgere la funzione di servizio od ornamento rispetto ad un altro, ponendosi in collegamento funzionale o strumentale con questo); soggettivo (l’effettiva volontà dell’avente diritto di destinare durevolmente il bene accessorio a servizio od ornamento del bene principale). Tipicamente, sono pertinenze dell’immobile principale i box e i posti auto, le cantine, le soffitte, i magazzini, etc. La definizione di “pertinenze” si rinviene direttamente nel Codice civile: sono quelle cose – dotate di autonomia – che il proprietario ha destinato durevolmente al servizio o all’ornamento di un’altra cosa. Per esse, non opera un vincolo di necessaria contiguità fisica. Rispetto alla categoria degli accessori, quindi, la categoria delle pertinenze si caratterizza per un duplice specifico profilo: l’esistenza di una specifica volontà dell’avente diritto di destinare durevolmente una cosa al servizio di un’altra la “durevolezza” del vincolo funzionale.
Simona Bruno
Simona Bruno
2025-07-07 09:57:25
Numero di risposte : 4
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Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima. Le caratteristiche principali di una pertinenza sono la durevolezza di destinazione e la volontà del proprietario. Il rapporto di servizio con il bene principale non deve essere occasionale, ma prolungato nel tempo. Un bene è una pertinenza anche quando non ha un legame di stretta prossimità con l’immobile. Infatti, può trovarsi sia in un luogo vicino a quello dell’abitazione principale rispetto al quale ha una funzione di servizio ma il bene potrebbe essere collocato anche molto distante. In quest’ultima situazione la natura del legame è economica e funzionale. Ad esempio, il garage auto che si trova in un altro edificio e non nell’immobile principale è da considerarsi pertinenza se per il proprietario è funzionale all’abitazione. Pertinenze sono tutti i beni immobiliari accessori per i quali è stato stabilito dal proprietario un vincolo pertinenziale durevole con l’abitazione principale rispetto alla quale le pertinenze sono funzionali. Nello specifico, una pertinenza è tale se consta di due requisiti fondamentali: Elemento oggettivo: se la destinazione del bene è al servizio o all’abbellimento della cosa principale. Di conseguenza, la destinazione deve durare nel tempo e andare a beneficio dell’abitazione principale. Elemento soggettivo: se è lo stesso proprietario della casa a stabilirlo creando un vincolo di strumentalità e complementarità funzionale tra il bene principale e quello accessorio. Pertinenze di una casa sono anche piccole strutture che offrono un beneficio all’abitazione principale come la cassetta della posta, la garitta, il capanno, il gazebo, il garage, la staccionata di confine tra una proprietà e l’altra.
Mariapia Ricci
Mariapia Ricci
2025-07-07 07:58:53
Numero di risposte : 5
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Il concetto di pertinenza indica, invece, quelle cose accessorie, che senza essere parti integranti o costitutive di altra cosa, sono destinate in modo durevole al suo servizio ed ornamento, da parte del proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla stessa. L’art. 818 c.c. evidenzia l’importanza giuridica delle pertinenze nelle categoria delle pertinenze: gli alberi, i cartelli pubblicitari, i motel, le chiese autostradali, gli uffici turistici, i ristoranti, i distributori di carburanti, le officine. Le pertinenze dipendono giuridicamente dalla cosa principale, essendo le stesse aggiunte in modo permanente al servizio della cosa principale. La qualificazione di pertinenze dovrebbe essere attribuita a quei beni che non completano il bene principale strada: tali sono le aiuole, le piazzole di sosta o per il deposito di materiali, le piazze, gli spazi e i vicoli adiacenti alle strade. In realtà, la distinzione tra accessori e pertinenze, la dottrina non è concorde. Rientrano in questi beni: i fossi laterali di scolo, le scarpe in rialzo, le opere d’arte, le aiuole per deposito di materiali, le case di ricovero e quelle per abitazione di cantonieri, le barriere di protezione, i sovrapassaggi, gli impianti di illuminazione, le segnalazioni stradali.