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Quali pertinenze non pagano l'IMU?

Sabino Marino
Sabino Marino
2025-07-07 13:24:11
Numero di risposte : 6
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L’IMU non è dovuta per la prima casa e le sue pertinenze, ma l’agevolazione è soggetta a specifici limiti numerici e alle categorie catastali ammesse, con un massimo di una pertinenza per ciascuna categoria. Per usufruire dell’esenzione IMU, le pertinenze della prima casa, come box e cantine, devono rientrare in una delle seguenti categorie catastali: • C2 (magazzini e locali di deposito, come cantine e solai) • C6 (stalle, scuderie, garage) • C7 (tettoie chiuse o aperte) L’esenzione IMU per le pertinenze della prima casa è concessa fino a un massimo di una pertinenza per ciascuna delle tre categorie catastali sopra menzionate. In tal caso, è necessario indicare il codice “2” nella colonna “12 – Casi particolari IMU”. Per essere considerato pertinenza della prima casa e indicato nel Modello 730, un immobile delle categorie C2, C6 o C7 deve essere fisicamente o funzionalmente collegato all’abitazione principale. Secondo l’articolo 817 del Codice Civile, le pertinenze sono “le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa”. In altre parole, devono soddisfare un criterio pratico e devono rispondere a esigenze economiche, estetiche o altre necessità, come chiarito dalla Cassazione nella sentenza 25127/2009. Infine, oltre ad essere classificabili in categorie catastali diverse da quelle a uso abitativo, le pertinenze devono essere utilizzate in modo continuativo al servizio dell’abitazione principale.
Valentina Montanari
Valentina Montanari
2025-07-07 13:22:26
Numero di risposte : 3
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Sono assoggettate al regime IMU dell’abitazione principale le pertinenze della stessa classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Le pertinenze in questione devono appartenere a categorie catastali diverse, il che significa che non si possono considerare come pertinenze dell’abitazione principale una cantina e un solaio se entrambe in categoria C2. La regola di base è, dunque, che si possono conteggiare un massimo di tre pertinenze per un’abitazione principale, ciascuna necessariamente accatastata in una delle seguenti categorie: C2, C6, C7. Sussiste però un’eccezione: è possibile che ci siano due pertinenze accatastate insieme all’abitazione, ad esempio la cantina e il solaio. In questo caso, anche se sono nella stessa categoria, possono essere considerate entrambe pertinenze della prima casa, a condizione che siano entrambe accatastate insieme all’immobile di abitazione. Le eventuali pertinenze che eccedono il numero di tre pagano l’IMU ordinaria e non quella della prima casa.
Ethan Parisi
Ethan Parisi
2025-07-07 09:49:18
Numero di risposte : 3
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La regola di base è la seguente: si possono conteggiare un massimo di tre pertinenze per un’abitazione principale, ciascuna necessariamente accatastata in una delle seguenti categorie: C2, C6, C7. Le tre pertinenze devono appartenere a categorie catastali diverse. Significa che non si possono considerare come pertinenze dell’abitazione principale una cantina e un solaio se entrambe in C2. Esiste però la possibilità che una pertinenza, per esempio la cantina o il solaio, siano accatastate unitamente all’abitazione principale. In questo caso, le altre pertinenze dovranno necessariamente essere diverse da C2. Le eventuali pertinenze che eccedono il numero di tre pagano l’IMU ordinaria e non quella della prima casa. Ai sensi dell’articolo 817 del codice civile, sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa, basandosi sul criterio fattuale e cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un’altra. La prova dell’asservimento pertinenziale che grava sul contribuente deve essere valutata con maggior rigore rispetto alla prova richiesta nei rapporti di tipo privatistico. Se la scelta pertinenziale non è giustificata da reali esigenze, non può avere valenza tributaria, perché avrebbe l’unica funzione di attenuare il prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone la tassazione in ragione della reale natura del cespite.
Mariano Gatti
Mariano Gatti
2025-07-07 09:22:57
Numero di risposte : 8
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Le pertinenze che non pagano l'IMU ordinaria sono quelle considerate come tali per l'abitazione principale, fino a un massimo di tre. La regola base è che si possono conteggiare un massimo di tre pertinenze per la abitazione principale. Le pertinenze devono però essere necessariamente accatastate in una delle seguenti categorie: C2, C6, C7. Se entrambe cantina e solaio sono C2 accatastati insieme all’immobile di abitazione, anche se sono nella stessa categoria, possono essere considerate entrambe pertinenze della prima casa. La terza pertinenza dovrà però essere necessariamente diversa da C2. Le eventuali pertinenze che eccedono il numero di tre pagano l'IMU ordinaria, non quella della prima casa.