Quali pertinenze non pagano l'IMU?

Oretta Pellegrino
2025-08-12 15:23:47
Numero di risposte
: 27
Non si paga l'imu sulle pertinenze anche senza dichiarazione da parte del contribuente.
L'Ordinanza della Cassazione n 12226/2023 ha sancito il seguente principio: anche se il contribuente non ha presentato la dichiarazione, le pertinenze dell'immobile non pagano IMU in base al principio della leale collaborazione e della buona fede, sancito dalla Legge 7 luglio 2000, n. 212.
Agevolazione IMU pertinenze: spetta anche senza dichiarazione.
Ai fini dell’ICI e dell’IMU, anche in difetto di dichiarazione preventiva da parte dei contribuenti, l'area pertinenziale può considerarsi parte integrante del fabbricato a cui essa accede, perdendo autonoma rilevanza ai fini impositivi, nonostante l'edificabilità risultante dalle previsioni della pianificazione urbanistica (generale ed attuativa), sempre che l'ente impositore abbia avuto contezza (attraverso l'acquisizione di documenti o l'assunzione di informazioni, anche se per finalità extratributarie) del vincolo di pertinenzialità - desumibile dall'accertamento in fatto della stabile e durevole destinazione del bene accessorio a servizio o ornamento del bene principale - prima dell'anno di imposta a cui si riferisce l'avviso di accertamento.

Evita Coppola
2025-08-08 02:15:40
Numero di risposte
: 17
L’IMU per l’abitazione principale non è dovuta.
Sono assoggettate al regime IMU dell’abitazione principale le pertinenze della stessa classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
Le pertinenze non pagano l'IMU se rientrano nel regime IMU dell’abitazione principale.
Le pertinenze che non pagano l'IMU sono quindi quelle che rientrano nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e che sono classificate come pertinenze dell’abitazione principale.
Le pertinenze nell’abitazione principale che non pagano l’IMU possono essere al massimo una per ogni categoria catastale.
Un esempio di pertinenza che non paga l’IMU può quindi essere una cantina, un garage, un box, che siano classificati come C2, come un laboratorio o un ADC, che siano classificati come C6, e come un magazzino che sia classificato come C7.

Monica Giuliani
2025-08-01 06:14:51
Numero di risposte
: 19
Le pertinenze che non pagano l'IMU sono quelle che rientrano nella categoria di una pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali: C/2, C/6 e C/7.
L'esenzione IMU per le pertinenze è limitata a un massimo di una pertinenza per ciascuna di queste categorie.
Se un contribuente possiede, ad esempio, due box auto pertinenziali all'abitazione principale, l'esenzione si applicherà solo su uno dei due.
Per il secondo box sarà necessario versare l'IMU.
Pertinenze accatastate unitamente all'abitazione beneficiano dell'esenzione.
In caso di immobile in comproprietà, ogni contitolare versa l'imposta in base alla sua quota di possesso, ma questo non incide sulla possibilità di non pagare l'IMU per le pertinenze esenti.

Grazia Amato
2025-07-22 14:28:29
Numero di risposte
: 29
L’IMU non è dovuta sulla prima casa e sulle relative pertinenze, ma l’agevolazione è soggetta a precisi limiti numerici, anche di appartenenza alle categorie catastali ammesse al beneficio, nel numero massimo di una per ciascuna.
Per accedere all’esenzione IMU in dichiarazione dei redditi, la legge impone che le pertinenze siano accatastate in una delle seguenti categorie: C2, C6, C7.
L’esonero IMU per le pertinenze della prima casa è applicabile nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle tre categorie sopra indicate.
Se si possiedono due box auto entrambi pertinenza della prima casa ed entrambi accatastati come C6, solo uno dei due beni immobili che appartengono alla medesima categoria catastale sarà assoggettato ad IMU.
Ai sensi dell’articolo 817 del Codice Civile, sono pertinenze “le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa”, basandosi sul criterio fattuale, ossia sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un’altra.
Infine, oltre ad essere necessario che siano classificabili in categorie differenti da quelle a uso abitativo, le pertinenze devono anche essere utilizzate al servizio dell’abitazione in modo continuativo.

Alessandra Pellegrini
2025-07-19 04:39:16
Numero di risposte
: 18
Le pertinenze come previsto dall’art. 818 cc, sono assoggettate al regime IMU dell’abitazione principale, se si tratta di prima casa, sono esentate dal pagamento.
L’agevolazione non si applica agli immobili censiti nelle categorie A/1, A/8 e A/9, considerati immobili di lusso.
Qualora l’immobile avesse la dotazione di un secondo box, o di un altro immobile nelle categorie suddette, questo è soggetto all’IMU.

Sabino Marino
2025-07-07 13:24:11
Numero di risposte
: 14
L’IMU non è dovuta per la prima casa e le sue pertinenze, ma l’agevolazione è soggetta a specifici limiti numerici e alle categorie catastali ammesse, con un massimo di una pertinenza per ciascuna categoria.
Per usufruire dell’esenzione IMU, le pertinenze della prima casa, come box e cantine, devono rientrare in una delle seguenti categorie catastali:
• C2 (magazzini e locali di deposito, come cantine e solai)
• C6 (stalle, scuderie, garage)
• C7 (tettoie chiuse o aperte)
L’esenzione IMU per le pertinenze della prima casa è concessa fino a un massimo di una pertinenza per ciascuna delle tre categorie catastali sopra menzionate.
In tal caso, è necessario indicare il codice “2” nella colonna “12 – Casi particolari IMU”.
Per essere considerato pertinenza della prima casa e indicato nel Modello 730, un immobile delle categorie C2, C6 o C7 deve essere fisicamente o funzionalmente collegato all’abitazione principale.
Secondo l’articolo 817 del Codice Civile, le pertinenze sono “le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa”.
In altre parole, devono soddisfare un criterio pratico e devono rispondere a esigenze economiche, estetiche o altre necessità, come chiarito dalla Cassazione nella sentenza 25127/2009.
Infine, oltre ad essere classificabili in categorie catastali diverse da quelle a uso abitativo, le pertinenze devono essere utilizzate in modo continuativo al servizio dell’abitazione principale.

Valentina Montanari
2025-07-07 13:22:26
Numero di risposte
: 15
Sono assoggettate al regime IMU dell’abitazione principale le pertinenze della stessa classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
Le pertinenze in questione devono appartenere a categorie catastali diverse, il che significa che non si possono considerare come pertinenze dell’abitazione principale una cantina e un solaio se entrambe in categoria C2.
La regola di base è, dunque, che si possono conteggiare un massimo di tre pertinenze per un’abitazione principale, ciascuna necessariamente accatastata in una delle seguenti categorie: C2, C6, C7.
Sussiste però un’eccezione: è possibile che ci siano due pertinenze accatastate insieme all’abitazione, ad esempio la cantina e il solaio.
In questo caso, anche se sono nella stessa categoria, possono essere considerate entrambe pertinenze della prima casa, a condizione che siano entrambe accatastate insieme all’immobile di abitazione.
Le eventuali pertinenze che eccedono il numero di tre pagano l’IMU ordinaria e non quella della prima casa.

Ethan Parisi
2025-07-07 09:49:18
Numero di risposte
: 16
La regola di base è la seguente: si possono conteggiare un massimo di tre pertinenze per un’abitazione principale, ciascuna necessariamente accatastata in una delle seguenti categorie: C2, C6, C7.
Le tre pertinenze devono appartenere a categorie catastali diverse.
Significa che non si possono considerare come pertinenze dell’abitazione principale una cantina e un solaio se entrambe in C2.
Esiste però la possibilità che una pertinenza, per esempio la cantina o il solaio, siano accatastate unitamente all’abitazione principale.
In questo caso, le altre pertinenze dovranno necessariamente essere diverse da C2.
Le eventuali pertinenze che eccedono il numero di tre pagano l’IMU ordinaria e non quella della prima casa.
Ai sensi dell’articolo 817 del codice civile, sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa, basandosi sul criterio fattuale e cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un’altra.
La prova dell’asservimento pertinenziale che grava sul contribuente deve essere valutata con maggior rigore rispetto alla prova richiesta nei rapporti di tipo privatistico.
Se la scelta pertinenziale non è giustificata da reali esigenze, non può avere valenza tributaria, perché avrebbe l’unica funzione di attenuare il prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone la tassazione in ragione della reale natura del cespite.

Mariano Gatti
2025-07-07 09:22:57
Numero di risposte
: 15
Le pertinenze che non pagano l'IMU ordinaria sono quelle considerate come tali per l'abitazione principale, fino a un massimo di tre.
La regola base è che si possono conteggiare un massimo di tre pertinenze per la abitazione principale.
Le pertinenze devono però essere necessariamente accatastate in una delle seguenti categorie: C2, C6, C7.
Se entrambe cantina e solaio sono C2 accatastati insieme all’immobile di abitazione, anche se sono nella stessa categoria, possono essere considerate entrambe pertinenze della prima casa.
La terza pertinenza dovrà però essere necessariamente diversa da C2.
Le eventuali pertinenze che eccedono il numero di tre pagano l'IMU ordinaria, non quella della prima casa.
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