Con il giudizio di fatto il giudice afferma l'esistenza o l'inesistenza di un determinato fatto giuridico, ossia lo accerta, mentre con il giudizio di diritto qualifica giuridicamente il fatto accertato. Si vuole anche dire che con il primo il giudice risolve la questione di fatto, mentre con il secondo risolve la questione di diritto. Giudizio di fatto e giudizio di diritto sono i due momenti in cui si articola la decisione del giudice, formulata nella sentenza, che suole essere raffigurata come un sillogismo nel quale la premessa maggiore è rappresentata dalla norma giuridica applicabile, la premessa minore dal fatto accertato e ricondotto alla fattispecie astratta prevista dalla norma, la conclusione dalla decisione. La distinzione tra giudizio di fatto e di diritto si riflette nella motivazione della sentenza, articolabile in: motivazione in fatto, consistente in una procedura argomentativa volta a convincere, sulla base dalle prove raccolte, che la ricostruzione del passato fatta dal giudice è vera o, quanto meno, plausibile.