Quali sono i frutti di un immobile?

Diana Colombo
2025-08-14 08:16:04
Numero di risposte
: 16
I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce, salvo che la loro proprietà sia attribuita ad altri.
In questo ultimo caso la proprietà si acquista con la separazione.
I frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto.
Costituiscono frutti civili, ad esempio, quelli dovuti, in sede di divisione, dal comproprietario che abbia utilizzato, in via esclusiva, un bene fruttifero rientrante nella comunione.
I frutti civili derivano dalla cosa quale corrispettivo del godimento ceduto a terzi.
Chi fa propri i frutti deve, nei limiti del loro valore, rimborsare colui che abbia fatto spese per la produzione e il raccolto.

Monica Giuliani
2025-08-04 16:46:38
Numero di risposte
: 19
Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l'opera dell'uomo, come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere.
Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia.
Tali sono gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni.
Finché non avviene la separazione, i frutti formano parte della cosa.
Si può tuttavia disporre di essi come di cosa mobile futura.

Danny Farina
2025-08-03 07:11:43
Numero di risposte
: 15
I frutti naturali e i frutti civili spettano all'usufruttuario per la durata del suo diritto.
Se il proprietario e l'usufruttuario si succedono nel godimento della cosa entro l'anno agrario o nel corso di un periodo produttivo di maggiore durata, l'insieme di tutti i frutti si ripartisce fra l'uno e l'altro in proporzione della durata del rispettivo diritto nel periodo stesso.
L'usufruttuario, cui spettano i frutti naturali e civili della cosa, può ricavare tali frutti anche dalla locazione della cosa stessa, stipulando il relativo contratto con il nudo proprietario che, in tal caso, assume le obbligazioni ed esercita i diritti del conduttore.

Shaira Ferrari
2025-07-23 08:16:38
Numero di risposte
: 18
I frutti dei beni ereditari continuano a essere parte o, quantomeno, vincolati al patrimonio ereditario finché perdura la separazione tra quest’ultimo e il patrimonio personale dell’erede.
In tale contesto, i frutti sono considerati alla stregua di “beni mobili” e, come tali, sono inclusi nell’inventario a tutela dei creditori e legatari.
Frutti maturati prima del decesso: in genere rientrano nell’asse ereditario in quanto già acquisiti dal defunto.
Frutti maturati dopo il decesso: pur distinguendosi dai beni originariamente facenti parte del patrimonio ereditario, possono essere oggetto di surrogazione reale, qualora derivino da beni già appartenenti all’eredità.
Il codice civile stabilisce che i creditori ereditari possono pretendere che l’erede, beneficiario d’inventario, presti garanzia non solo per i beni mobili rinvenuti nell’asse, ma anche per eventuali frutti degli stessi e per il “prezzo” ricavato dalla vendita dei beni originariamente ricevuti.
Questo principio – detto di surrogazione reale – fa sì che i capitali e le rendite generati dalla sostituzione di un bene ereditario siano ugualmente sottoposti al regime di separazione patrimoniale.
La facile distraibilità dei frutti e dei proventi impone una particolare attenzione nel contesto del beneficio d’inventario.
L’erede, infatti, deve garantire che tali somme non vengano sottratte all’asse ereditario, soprattutto se concorrono al soddisfacimento dei creditori e dei legatari.

Tazio Costantini
2025-07-20 22:06:54
Numero di risposte
: 15
I frutti si distinguono in naturali e civili. Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o meno l’opera dell’uomo. Essi appartengono al proprietario della cosa madre, ma diventano oggetto di un diritto autonomo quando la loro proprietà sia attribuita ad altri. I frutti naturali si distinguono in pendenti, quando sono aderenti alla cosa produttiva, separati quando ne sono staccati, percetti, quando sono raccolti, percipiendi quando dovevano essere raccolti e questo non è avvenuto, esistenti quando si trovano presso il possessore della cosa madre, consumati quando il possessore li ha consumati o trasformati o alienati. I frutti civili invece si ritraggono dalla cosa in corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Il possessore in buona fede della cosa ha il diritto di far propri i frutti naturali separati e i frutti civili maturati prima della notifica della domanda giudiziale di rivendica. l’usufruttuario fa propri i frutti naturali e civili per la durata del suo diritto. Per le colture annuali o pluriennali, se il proprietario e l’usufruttuario si succedono nel godimento della cosa, l’insieme di tutti i frutti si ripartisce pro rata temporis, in proporzione cioè della durata del rispettivo diritto durante il ciclo di produzione.

Eusebio Sorrentino
2025-07-07 11:55:25
Numero di risposte
: 21
I frutti di un immobile possono essere di due tipi: Naturali, ovvero i frutti che derivano naturalmente dalla proprietà, anche se, perché si sviluppino, è necessario il lavoro dell'essere umano.
Un esempio è un terreno agricolo che produce una certa quantità di grano tramite la coltivazione, o una miniera da cui viene estratto un determinato materiale, o ancora un piccolo partorito da un animale di allevamento.
Nel momento in cui una proprietà viene venduta, sono venduti con essa anche tutti quei frutti naturali che non sono ancora separati da essa.
Civili, ovvero quelli che giungono al proprietario come corrispettivo pagato da qualcun altro per il godimento della proprietà.
Per fare un esempio, è un frutto civile la somma che un proprietario di un appartamento ricava dall'affitto.
Una formula particolare di gestione dei beni ricavati da una proprietà è l'usufrutto.
Con l'usufrutto un soggetto diverso dal proprietario ha il diritto di godere dei frutti di una proprietà per un tempo limitato, che può però coincidere con la durata della sua vita.
Un caso ormai abbastanza comune di questo frangente è quando un proprietario vende la sua proprietà ma ne conserva l'usufrutto per continuare a viverci.

Carmelo Testa
2025-07-07 10:53:30
Numero di risposte
: 22
I frutti sono il prodotto periodico di un altro bene, senza che quello originario modifichi in alcun modo la propria natura o destinazione economica per il solo fatto di averli prodotti.
Sono frutti naturali quelli provenienti direttamente dalla cosa, che vi sia o meno l’opera dell’uomo.
Sono frutti civili quelli che possono essere trattati dalla cosa, come forma di corrispettivo del godimento che un altro ne abbia.
Pensiamo alle mele di un albero; ai pomodori di una pianta e così via.
Sono frutti civili: le rendite vitalizie; gli interessi sui capitali; il corrispettivo dei canoni enfiteutici e di locazione ecc.
Sono frutti naturali: i prodotti agricoli; la lana; le miniere e altri.
I frutti naturali sono: pendenti, cioè non ancora staccati dalla madre; percetti, ovvero quelli per i quali non vi è l’impossessamento; percipiendi, sono tali quelli che avrebbero dovuto essere raccolti con diligenza; separati, quelli disgiunti dall’origine; esistenti, quelli cioè che taluno ha acquistato anche dopo la loro percezione; consumati, ovvero alienati, goduti o trasformati dal proprietario.
I frutti civili, invece, rientrano nella più ampia concezione della controprestazione di un’utilità che, a propria volta, ne origina una nuova.

Oreste De rosa
2025-07-07 09:07:45
Numero di risposte
: 7
I frutti naturali sono definiti dal primo comma dell'art. 820 c.c. come quelli che provengono direttamente dalla cosa.
È la norma stessa a fornire alcuni esempi di frutti naturali, quali i prodotti agricoli, la legna, il parto degli animali o i materiali estratti da una miniera.
I frutti civili, invece, sono quelli che si percepiscono quale corrispettivo del godimento concesso su una cosa: ad esempio i canoni di locazione, le rendite o gli interessi su un capitale.
Quanto ai frutti civili, essi si acquistano giorno per giorno.
La giurisprudenza ha evidenziato che, in caso di controversia circa la loro quantificazione, essi possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato.
Ai fini della determinazione dei frutti che uno dei condividenti deve corrispondere in relazione alla detenzione di un immobile oggetto di divisione giudiziale, occorre far riferimento ai frutti civili, i quali, identificandosi nel corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, ben possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato.
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