:

Qual è la differenza tra pertinenza e accessorio?

Quirino Messina
Quirino Messina
2025-07-07 10:00:55
Numero di risposte : 2
0
Le accessioni sono quando il bene accessorio forma parte integrante del bene principale dal quale non può essere separato se non snaturandole la funzione o lasciandolo incompleto. Le pertinenze sono definite dall'art. 817 del Codice civile come le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. In altre parole la pertinenza è un bene accessorio destinata al servizio durevole di un bene principale in modo tale però che il rapporto di subordinazione non si spinge fino a far sì che il bene accessorio perda la propria individualità o non possa separasi dal bene principale alterandone la funzione economica. La cosa accessoria segue la condizione giuridica della cosa principale. Le pertinenze, a differenza delle accessioni, possono formare oggetto di atti e rapporti giuridici separati.
Ninfa De Angelis
Ninfa De Angelis
2025-07-07 09:19:47
Numero di risposte : 1
0
Rispetto alla categoria degli accessori, quindi, la categoria delle pertinenze si caratterizza per un duplice specifico profilo, costituito dall'esistenza di una specifica volontà dell'avente diritto di destinare durevolmente una cosa al servizio di un'altra e, appunto, della durevolezza del vincolo funzionale. È quanto stabilito dalla Cassazione con ordinanza 3 ottobre 2022, n. 28613.
Moreno Montanari
Moreno Montanari
2025-07-07 08:42:58
Numero di risposte : 5
0
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, nella categoria delle pertinenze rientrano le cose – dotate di autonomia – che il proprietario ha destinato durevolmente al servizio o all’ornamento di un’altra cosa, di contro, per accessori si devono intendere tutti i beni che vengono a costituire parti integranti o incorporate nella cosa principale, oppure che sono destinati a completare la funzionalità di un altro bene. Il primo concetto, infatti, viene direttamente definito dal Codice civile come quelle cose -dotate di autonomia- che il proprietario ha destinato durevolmente al servizio o all’ornamento di un’altra cosa. Per accessori, invece, devono intendersi tutti i beni che vengono a costituire parti integranti o incorporate nella cosa principale, oppure che sono destinati a completare la funzionalità di un altro bene al quale sono materialmente uniti. È necessaria la presenza del requisito oggettivo dell’idoneità del bene a svolgere la funzione di servizio od ornamento rispetto ad un altro, ponendosi in collegamento funzionale o strumentale con questo, nonché del requisito soggettivo dell’effettiva volontà dell’avente diritto di destinare durevolmente il bene accessorio a servizio od ornamento del bene principale. Di regola, va esclusa la natura di pertinenza delle suppellettili, degli arredi e dei mobili che riguardino esclusivamente la persona del titolare del diritto reale sulla cosa principale e non la cosa in sé.
Fulvio Sanna
Fulvio Sanna
2025-07-07 06:18:05
Numero di risposte : 3
0
La differenza tra accessori e pertinenze di una casa è molto sottile, vediamo cosa sono le pertinenze. A dare una definizione di queste entità è l’articolo 817 del Codice Civile: “Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima”. Nella definizione di pertinenza rientra quanto già scritto in precedenza e definito dall’articolo 817 del CC secondo cui per esse non opera un vincolo di necessaria contiguità fisica. Il discorso cambia per gli accessori di una casa. Sono tutti quei beni che vengono a costituire parti integranti o incorporate nella cosa principale oppure che sono destinati a completare la funzionalità di un altro bene al quale sono materialmente uniti e dal quale non possono essere separati. Ad esempio, la porta della casa che se tolta rende incompleta l’abitazione. Di conseguenza, tra l’abitazione principale e gli accessori sussiste un vincolo di prossimità fisica imprescindibile. L’elemento che li differenzia è il tipo di vincolo.
Elga Vitali
Elga Vitali
2025-07-07 05:44:28
Numero di risposte : 5
0
La definizione di “pertinenze” si rinviene direttamente nel Codice civile: sono quelle cose – dotate di autonomia – che il proprietario ha destinato durevolmente al servizio o all’ornamento di un’altra cosa. Per esse, non opera un vincolo di necessaria contiguità fisica. La definizione di “accessori“, invece, fa riferimento a tutti i beni che vengono a costituire parti integranti o incorporate nella cosa principale; oppure che sono destinati a completare la funzionalità di un altro bene al quale sono materialmente uniti. Per esse, quindi, è necessario il vincolo funzionale. Rispetto alla categoria degli accessori, quindi, la categoria delle pertinenze si caratterizza per un duplice specifico profilo: l’esistenza di una specifica volontà dell’avente diritto di destinare durevolmente una cosa al servizio di un’altra la “durevolezza” del vincolo funzionale. Tra i due immobili deve sussistere il c.d. vincolo di pertinenzialità, di tipo economico funzionale, che è costituito da due elementi: oggettivo (l’idoneità del bene a svolgere la funzione di servizio od ornamento rispetto ad un altro, ponendosi in collegamento funzionale o strumentale con questo); soggettivo (l’effettiva volontà dell’avente diritto di destinare durevolmente il bene accessorio a servizio od ornamento del bene principale). Per gli accessori, quindi, opera il vincolo di necessaria contiguità fisica; che non ricorre invece per le pertinenze.