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Quando il dolo è causa di annullamento del contratto?

Liborio Neri
Liborio Neri
2025-08-08 15:50:06
Numero di risposte : 21
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Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti siano tali che senza di essi l’altra parte non avrebbe contrattato, concretizzandosi in un inganno che abbia ad oggetto circostanze essenziali del negozio, determinanti per la prestazione del consenso del raggirato. Per l’annullamento del contratto occorre che il dolo ingeneri nella vittima un errore influente sull’an della prestazione del consenso, il che sussiste al verificarsi delle seguenti condizioni: a. che vi sia una condotta, commissiva od omissiva, materializzata da raggiri, ossia da un complesso di manovre e artifizi; b. che tale condotta sia riconducibile ad un animus decipiendi del deceptor, ossia che vi sia una specifica intenzione di ingannare; c. che in conseguenza il deceptus sia caduto in errore; d. che vi sia un nesso di causalità sia tra i raggiri e l’errore sia tra la condotta fraudolenta e la decisione del deceptus di stipulare il contratto. Pertanto, il dolo principale determina la conseguenza dell’annullamento del contratto. Il dolo incidente consiste in raggiri non determinanti del consenso, sicché il contratto è valido benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse.
Enrico Morelli
Enrico Morelli
2025-08-04 07:58:12
Numero di risposte : 17
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Il dolo causa l’annullamento del contratto quando i raggiri adoperati abbiano ad oggetto circostanze essenziali del negozio, nel senso di determinanti per la prestazione del consenso di chi è stato raggirato. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1439 e 1440 c.c., il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti siano stati tali che senza di essi l’altra parte non avrebbe contrattato. Pertanto, il dolus causam dans, ossia tale che senza di esso l’altra parte non avrebbe contrattato, si distingue dal dolus incidens, ossia che influisce sulle sole condizioni della contrattazione, ma non è determinante del consenso. Il dolo, quale vizio del consenso, inteso in senso oggettivo, in contrapposizione al dolo in senso soggettivo, si concretizza nei raggiri perpetrati ai fini di alterare la volontà negoziale della vittima, inducendola così in errore.
Mario Sanna
Mario Sanna
2025-07-22 17:55:50
Numero di risposte : 20
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Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel “deceptus” una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell’art. 1429 c.c. A produrre l’annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull’altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un’efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte. L’effetto invalidante dell’errore, frutto di dolo, è subordinato alla circostanza, della cui prova è onerata la parte che lo deduce, che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza o in costanza di questa falsa rappresentazione.
Massimo Piras
Massimo Piras
2025-07-20 12:01:21
Numero di risposte : 15
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Il dolo e' causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato. Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto e' annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.
Battista Bianchi
Battista Bianchi
2025-07-08 06:40:59
Numero di risposte : 15
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Ai fini dell’annullamento del contratto per dolo non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente. A norma dell'art. 1439 c.c., il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto. Il dolo – inteso come vizio della volontà –, consiste in artifici e raggiri con cui un soggetto induce un altro soggetto in errore, spingendolo a porre in essere un negozio che altrimenti non sarebbe stato concluso o sarebbe stato concluso in modo diverso. L’inganno adoperato per spingere una persona a compiere un negozio giuridico può consistere anche nel prospettare un vantaggio in realtà inesistente. Per l’annullamento del negozio giuridico è necessario che il raggiro provenga dall’altra parte, oppure, se provocato da un terzo, deve essere comunque noto al contraente che ne ha tratto vantaggio. I raggiri devono essere tali da spingere un uomo medio a contrarre, in base ad una valutazione oggettiva e non in relazione agli stati soggettivi del c.d. “deceptus”. A produrre l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest'ultima.
Pierfrancesco Costantini
Pierfrancesco Costantini
2025-07-08 06:04:06
Numero di risposte : 16
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Il dolus causam dans, ossia tale che senza di esso l’altra parte non avrebbe contrattato, si distingue dal dolus incidens, ossia che influisce sulle sole condizioni della contrattazione, ma non è determinante del consenso. Il dolus incidens, che influisce sulle sole condizioni della contrattazione, ma non è determinante del consenso, non può dar luogo ad invalidità del contratto, ma solo alla riparazione dei danni. Ove il raggiro abbia influito solo sulla quantificazione del prezzo, il contratto di vendita non può essere annullato. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1439 e 1440 c.c., il dolus causam dans, è causa di annullamento del contratto.