Quando il dolo è causa di annullamento del contratto?

Battista Bianchi
2025-07-08 06:40:59
Numero di risposte
: 8
Ai fini dell’annullamento del contratto per dolo non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente.
A norma dell'art. 1439 c.c., il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto.
Il dolo – inteso come vizio della volontà –, consiste in artifici e raggiri con cui un soggetto induce un altro soggetto in errore, spingendolo a porre in essere un negozio che altrimenti non sarebbe stato concluso o sarebbe stato concluso in modo diverso.
L’inganno adoperato per spingere una persona a compiere un negozio giuridico può consistere anche nel prospettare un vantaggio in realtà inesistente.
Per l’annullamento del negozio giuridico è necessario che il raggiro provenga dall’altra parte, oppure, se provocato da un terzo, deve essere comunque noto al contraente che ne ha tratto vantaggio.
I raggiri devono essere tali da spingere un uomo medio a contrarre, in base ad una valutazione oggettiva e non in relazione agli stati soggettivi del c.d. “deceptus”.
A produrre l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest'ultima.

Pierfrancesco Costantini
2025-07-08 06:04:06
Numero di risposte
: 12
Il dolus causam dans, ossia tale che senza di esso l’altra parte non avrebbe contrattato, si distingue dal dolus incidens, ossia che influisce sulle sole condizioni della contrattazione, ma non è determinante del consenso.
Il dolus incidens, che influisce sulle sole condizioni della contrattazione, ma non è determinante del consenso, non può dar luogo ad invalidità del contratto, ma solo alla riparazione dei danni.
Ove il raggiro abbia influito solo sulla quantificazione del prezzo, il contratto di vendita non può essere annullato.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1439 e 1440 c.c., il dolus causam dans, è causa di annullamento del contratto.
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