Quando la violenza è causa di annullamento del contratto?

Damiana Palmieri
2025-07-08 08:39:40
Numero di risposte
: 8
La violenza è causa di annullamento del contratto quando esiste una divergenza fra volontà e dichiarazione.
La volontà, cioè, è viziata per effetto della violenza o, più precisamente, del timore che essa determina.
Non basta però, un qualsiasi atto di violenza.
La violenza, che può provenire anche da un terzo, deve essere di tal natura da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e notevole.
La minaccia deve essere ingiusta, così che non è causa di annullamento del contratto la minaccia di far valere un diritto se non quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti.
Infine, non costituisce violenza il timore riverenziale.

Valdo Ferri
2025-07-08 08:20:03
Numero di risposte
: 8
La violenza è causa di annullamento del contratto, anche se esercitata da un terzo.
La norma fa riferimento alla violenza morale quale vizio del consenso.
Si intende evocare la vis compulsiva o vis animo illata, quale forma di coazione psicologica che menoma la libertà di determinazione, senza escluderla in radice.
La violenza morale o minaccia vizia la volontà, ma non la esclude.
Dovrà essere valutato in concreto se la violenza psichica posta in essere abbia reciso a monte l'aspetto volitivo o ne abbia alterato la formazione.
La violenza che assume in questa sede rilievo è quella determinata da un atto umano, che si estrinseca in un momento anteriore alla conclusione del negozio come minaccia attuale di un male futuro.
Sicché deve persistere al momento della prestazione del consenso.
Essa può esplicarsi secondo una fenomenologia variabile e quindi anche in modo non esplicito, indeterminato e indiretto.

Giacinta Ferri
2025-07-08 06:48:54
Numero di risposte
: 11
La violenza e' causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge del contraente o di un discendente o ascendente di lui.
Se il male minacciato riguarda altre persone, l'annullamento del contratto e' rimesso alla prudente valutazione delle circostanze da parte del giudice.

Sandro Pellegrini
2025-07-08 06:30:42
Numero di risposte
: 7
La violenza morale è causa di annullamento del contratto se costringe il soggetto a stipulare un contratto non voluto oppure ad accettare condizioni contrattuali altrimenti non volute. La violenza morale è causa di annullamento solo se il male minacciato è ingiusto, nel senso che deve trattarsi di un danno che la legge non giustifica. La minaccia di un male ingiusto e notevole alla persona o ai beni del contraente o dei familiari del contraente o di terze persone è considerata violenza morale. La violenza morale è causa di annullamento del contratto se la minaccia è tale da fare impressione su una persona sensata, tenendo conto delle caratteristiche di chi subisce la minaccia. Anche la minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento del contratto, ma solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti. La violenza è causa di annullamento del contratto se costringe la persona a stipulare un accordo altrimenti non voluto. La violenza morale pone la vittima davanti a un’alternativa: accettare il contratto oppure subire le conseguenze negative prospettate nella minaccia. La minaccia di far valere un diritto per ottenere un vantaggio ingiusto è considerata violenza morale. La violenza morale consiste nella minaccia di un male ingiusto e notevole alla persona o ai beni del contraente o dei familiari del contraente o di terze persone. La violenza è causa di annullamento del contratto se la vittima è costretta a stipulare un accordo sotto minaccia di morte o di un altro male ingiusto e notevole. La legge consente di annullare il contratto estorto con la violenza.

Ivonne Russo
2025-07-08 04:46:23
Numero di risposte
: 8
La violenza è causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge del contraente o di un discendente o ascendente di lui. Se il male minacciato riguarda altre persone, l'annullamento del contratto è rimesso alla prudente valutazione delle circostanze da parte del giudice. Il legislatore presume che la volontà del contraente sia viziata anche se la minaccia riguarda i suoi famigliari più stretti. Il destinatario del male che forma oggetto della minaccia non coincide necessariamente con il soggetto che subisce direttamente la violenza, come nel caso in cui il contraente riceve la minaccia di un male riguardante una persona a cui è strettamente vincolato. La norma regola la materia riguardante il destinatario del male che forma oggetto della minaccia, riproducendo testualmente l’art. 1113 del codice abrogato. La violenza è causa di annullamento del contratto quando il male minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge del contraente o di un discendente o ascendente di lui, mentre per altre persone l'annullamento del contratto è rimesso alla prudente valutazione delle circostanze da parte del giudice.

Angela Sanna
2025-07-08 03:27:00
Numero di risposte
: 6
La violenza è causa di annullamento del contratto qualora uno dei contraenti subisca una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del contratto, di natura tale da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe concluso il negozio.
Ne consegue che il contratto non può essere annullato ove la determinazione della parte sia stata determinata da timori meramente interni ovvero da personali valutazioni di convenienza, senza cioè che l'oggettività del pregiudizio risalti quale idonea a condizionare un libero processo determinativo delle proprie scelte.
In tema di violenza morale, quale vizio invalidante del consenso, i requisiti previsti possono variamente atteggiarsi, a seconda che la coazione si eserciti in modo esplicito, manifesto e diretto, o, viceversa, mediante un comportamento intimidatorio, oggettivamente ingiusto, anche ad opera di un terzo.
È in ogni caso necessario che la minaccia sia stata specificamente diretta ad estorcere la dichiarazione negoziale della quale si deduce l'annullabilità e risulti di natura tale da incidere, con efficacia causale concreta, sulla libertà di autodeterminazione dell'autore di essa.
La domanda di annullamento del contratto per violenza morale non può essere riqualificata dal giudice come domanda di annullamento per dolo, egli incorrendo, altrimenti, in ultrapetizione per mutamento del fatto costitutivo.
L'apprezzamento del giudice di merito sulla esistenza della minaccia e sulla sua efficacia a coartare la volontà di una persona, si risolvono in un giudizio di fatto, incensurabile in cassazione se motivato in modo sufficiente e non contraddittorio.
Leggi anche
- Qual è la differenza tra dolo e violenza?
- Qual è la differenza tra errore e dolo?
- Quali sono i vizi di forma di un contratto?
- Quali sono i tre tipi di dolo?
- Quando si configura il reato di violenza?
- Quali caratteri deve avere la violenza perché possa essere causa di annullamento del contratto (art. 1435 CC)?
- Quando il dolo è causa di annullamento del contratto?
- Quali sono le diverse forme di dolo?