Qual è la differenza tra dolo e violenza?

Riccardo Ferrari
2025-07-21 14:09:17
Numero di risposte
: 21
Il legislatore non ha discriminato i vizi del volere dall'assenza assoluta di volontà, avendo previsto un trattamento indifferenziato per i vizi che colpiscono la volontà degli effetti e per quelli che escludono in radice tale volontà.
Nonostante le diversità strutturali tra i tre vizi elencati, all'esito della loro integrazione si riscontra una determinazione volitiva diversa da quella che sarebbe emersa qualora la deviazione non avesse avuto luogo.
Una regolamentazione apposita è dedicata ai vizi della determinazione volitiva nei negozi mortis causa, nella donazione, in materia di diritto di famiglia, in tema di confessione.
In specie nel testamento il dolo invalida il negozio anche se rimanga del tutto ignoto agli interessati.
Il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, può chiedere l'annullamento del contratto secondo le disposizioni seguenti.
Si tratta di anomalie che intervengono sul processo di formazione della volontà, alterando l'espressione del consenso in modo libero e consapevole.
La disciplina sui vizi del consenso si estende ai negozi unilaterali.
La norma individua i vizi del consenso che danno luogo ad annullamento: errore, violenza e dolo.
La deduzione di annullabilità del contratto per vizio del consenso, a fronte della pretesa attrice di riconoscimento della piena validità ed efficacia del contratto stesso, costituisce eccezione in senso stretto.

Leonardo Gatti
2025-07-08 07:00:01
Numero di risposte
: 18
Tra gli elementi essenziali del negozio giuridico c’è la volontà, la cui formazione può essere alterata dai cosiddetti vizi del consenso, che sono il dolo, l’errore e la violenza.
Il dolo e l’errore influenzano la conoscenza; la violenza incide sulla decisione della parte.
I primi due (errore e dolo) influenzano la conoscenza; il terzo (violenza) condiziona la decisione.
Il contraente, il cui consenso è stato dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, può chiedere l’annullamento del contratto.
Dunque, di regola, i vizi della volontà negoziale danno luogo all’annullabilità del negozio, per cui l’atto è sì efficace ma suscettibile di esserne privato con sentenze di annullamento: è l’ordinamento stesso che rimette poi ai singoli contraenti se fare valere o meno il vizio.

Timothy Santoro
2025-07-08 05:58:27
Numero di risposte
: 13
Il dolo si concretizza in artifici e raggiri idonei ad indurre la parte che ne è vittima in errore. La violenza come vizio del consenso è la violenza morale, da intendersi come minaccia di un male ingiusto a sé, ai propri beni o alle persone vicine. La violenza morale, che è un vizio del consenso, non va confusa con la violenza fisica: nel caso in cui si verifichi quest'ultima, il consenso non c'è proprio. La violenza che vizia il consenso è da intendersi come minaccia di un male ingiusto a sé, ai propri beni o alle persone vicine. Al contrario, il dolo è rappresentato da artifici e raggiri posti in essere da una parte per indurre l'altra in errore. La violenza si concretizza in una minaccia di un male ingiusto, mentre il dolo è rappresentato da artifici e raggiri che viziano il consenso. Solo il dolo richiede che la parte che ne sia destinataria cada in errore. Per come inteso dal legislatore, il dolo non è una forma di violenza, ma si traduce solamente in atti ingannevoli dell'altra parte.

Harry Caputo
2025-07-08 04:13:30
Numero di risposte
: 19
Il dolo si verifica quando una parte induce l’altra a concludere un contratto tramite raggiri o artifici.
La violenza consiste in una minaccia che coarta la volontà di una parte, costringendola a concludere un contratto contro la sua volontà.
Vizio Definizione Effetto principale Errore Falsa rappresentazione della realtà Annullabilità del contratto Dolo Inganno mediante raggiri o artifici Annullabilità o risarcimento Violenza Minaccia fisica o morale Annullabilità del contratto.
Il dolo può provenire anche da un soggetto terzo rispetto al contratto.
La violenza può essere Fisica o morale: Include sia la coercizione fisica che la minaccia di un danno grave e ingiusto.
Se la minaccia proviene da un terzo, il contratto è annullabile solo se la controparte ne era a conoscenza.
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