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Qual è la differenza tra errore e dolo?

Patrizia Verdi
Patrizia Verdi
2025-07-23 03:00:59
Numero di risposte : 15
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La figura dell’ errore si differenzia da quella dolo in quanto nella stessa la falsa rappresentazione della realtà che inficia il processo di formazione della volontà è endogena alla volontà stessa. Per converso la figura del dolo è esogena in quanto è riconducibile alla condotta dell’ altro contraente. Ne consegue che la differenza ontologica esistente tra la figura dell’ errore e quella del dolo non impedisce la coeva deduzione di entrambi i vizi a sostegno della domanda di annullamento del contratto, ma impone l’ adozione di distinte modalità nella disamina delle emergenze probatorie acquisite. Nel caso dell’ errore l’ accertamento deve essere condotto con riferimento alla condotta della parte che ne è vittima, verificando che il vizio abbia inciso sul processo formativo della sua volontà, dando origine ad una falsa rappresentazione che l’ ha indotta a concludere il contratto. Nel caso del dolo occorre accertare la condotta tenuta dal deceptor e le conseguenze da essa prodotte sul deceptus, verificando se la condotta commissiva od omissiva del primo abbia procurato la falsa rappresentazione della realtà che ha determinato il secondo alla contrattazione, inducendo nel processo formativo della sua volontà un errore avente carattere essenziale.
Giuseppina Pellegrini
Giuseppina Pellegrini
2025-07-20 00:24:44
Numero di risposte : 11
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I vizi del consenso previsti dal codice sono l’Errore, il Dolo e la Violenza: i primi due (errore e dolo) influenzano la conoscenza; il terzo (violenza) condiziona la decisione. Il dolo e l’errore influenzano la conoscenza; la violenza incide sulla decisione della parte. I primi due (errore e dolo) influenzano la conoscenza. Il dolo e l’errore influenzano la conoscenza. Secondo l’art 1427“il contraente, il cui consenso è stato dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, può chiedere l’annullamento del contratto. Dunque, di regola, i vizi della volontà negoziale danno luogo all’annullabilità del negozio, per cui l’atto è sì efficace ma suscettibile di esserne privato con sentenze di annullamento: è l’ordinamento stesso che rimette poi ai singoli contraenti se fare valere o meno il vizio.
Nicoletta Leone
Nicoletta Leone
2025-07-08 08:48:56
Numero di risposte : 14
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Dolo: in diritto civile è un vizio della volontà che inficia il negozio giuridico, provocandone l’annullamento. Esso consegue ad artifici o raggiri con cui un soggetto induce un altro soggetto in errore, determinandolo a porre in essere un negozio che altrimenti non sarebbe stato concluso o lo sarebbe stato a differenti condizioni. Errore: è un vizio della volta, che incide sul processo formativo della stessa, fuorviandola. Si sostanzia in una falsa rappresentazione della realtà: ad esso è equiparata l’ignoranza, ossia la mancanza di qualsiasi conoscenza. L’errore può cadere su una circostanza di fatto, dando luogo all’errore di fatto, ovvero su una circostanza di diritto, determinando un errore di diritto.
Franco Caruso
Franco Caruso
2025-07-08 08:35:15
Numero di risposte : 28
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Il dolo consiste negli artifici e raggiri posti in essere per ingannare un soggetto ed approfittare di un suo errore allo scopo di determinarlo a compiere un negozio che non avrebbe compiuto o avrebbe compiuto in modo diverso. Gli elementi del dolo come vizio della volontà sono dunque: artifici o raggiri, induzione in errore, conclusione del negozio. Il dolo determinante è quello senza del quale il negozio non sarebbe stato concluso, esso determina l’annullabilità del negozio, cui si aggiunge la responsabilità dell’autore del dolo, tenuto a risarcire il danno. Il dolo incidente è quello senza del quale il negozio sarebbe stato ugualmente concluso, ma a condizioni meno gravose. La normale esaltazione pubblicitaria della propria merce o delle proprie prestazioni è generalmente irrilevante sotto il profilo del dolo, salvo che non si traduca in pubblicità ingannevole. Il dolo come elemento psicologico rappresenta la coscienza e volontà di un dato comportamento e di ciò che ne consegue. In questa accezione, assume rilievo, nel codice civile, riguardo adempimento delle obbligazioni e al fatto illecito. Il dolo si distingue dall'errore in quanto quest'ultimo si riferisce a una falsa percezione della realtà, mentre il dolo consiste in un comportamento intenzionale e consapevole volto a ingannare o danneggiare altri. Il dolo può essere considerato un vizio della volontà, poiché altera o fuorvia la volontà del soggetto che conclude un negozio, mentre l'errore è una mera ignoranza o incomprensione della realtà.