La violenza privata si configura quando chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa. Il bene giuridico tutelato del reato di violenza privata è dunque la libertà psichica dell’individuo, la quale deve essere tutelata da qualsiasi comportamento violento e intimidatorio in grado di esercitare una coartazione, sia diretta che indiretta, sulla sua libertà di volere o di agire, in modo da costringerla a una certa azione, omissione o tolleranza. La condotta delittuosa è a forma vincolata e l’elemento della violenza viene identificato dalla giurisprudenza in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo anche consistere in una violenza impropria che si attua attraverso l’uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione. Con riferimento alla minaccia, invece, quest’ultima consiste in un qualsiasi comportamento o atteggiamento idoneo a incutere timore e a suscitare la preoccupazione di un danno ingiusto al fine di ottenere che, mediante detta sopraffazione, il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare o ad omettere qualcosa. La violenza privata è considerata un reato sussidiario poiché esso è ravvisabile ogni qualvolta non si configuri, per quel determinato fatto, una diversa qualificazione giuridica. Tale delitto viene altresì inquadrato come un reato istantaneo posto che quest’ultimo si consuma quando l’altrui volontà sia coartata a fare o tollerare qualche cosa senza però che l’azione abbia un effetto continuativo.