La violenza deve essere di tal natura da far impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e notevole.
Si ha riguardo, in questa materia, all'età, al sesso e alla condizione delle persone.
La violenza rilevante per ottenere l'annullamento del contratto deve avere attitudine ad impressionare, sicché essa si sostanzia in una minaccia seria e attendibile e dipende dalla messa in scena, dalle possibilità della vittima di sottrarsi al male, dalla probabilità che la minaccia venga portata ad effetto.
L'idoneità ad impressionare è riferita al modello di una persona sensata, ossia ad una figura astratta di uomo ragionevolmente equilibrato.
La minaccia può manifestarsi in tutte le forme e i modi psicologicamente idonei a coartare l'altrui volontà, può essere diretta o indiretta, determinata o indeterminata, reale o simbolica, palese o larvata, mediante allusioni o persino consigli, esortazioni, preghiere, operata di persona, mediante intermediari o per posta, telefono ecc.
La minaccia deve essere specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del contratto, deve provenire dalla controparte o da un terzo e deve essere di natura tale da incidere con efficienza causale sul determinismo del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe concluso il negozio.